Iperammortamento 2026: guida completa per l’imprenditore che valuta se (e come) applicarlo

Prassi da seguire iperammortamento 2026
Tabella dei Contenuti

Con la Legge di Bilancio 2026 lo Stato ha reintrodotto l’Iperammortamento per gli investimenti in beni strumentali, software avanzati e impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.
Una misura attesa, potente, ma profondamente diversa rispetto al passato.

L’errore più comune che vediamo oggi tra gli imprenditori è pensare che l’Iperammortamento 2026 sia una semplice “riedizione” del Piano Industria 4.0 degli anni precedenti. Non lo è.
Oggi l’incentivo non premia solo chi investe, ma chi sa progettare correttamente l’investimento, governandone aspetti tecnici, fiscali, procedurali e documentali.

Questa guida nasce per aiutare l’imprenditore a capire:

  • se l’Iperammortamento 2026 è davvero un’opportunità per la propria azienda;
  • quali investimenti sono ammessi;
  • quali vincoli non possono essere ignorati;
  • quale vantaggio fiscale è realisticamente ottenibile;
  • perché una gestione improvvisata espone a rischi rilevanti negli anni successivi.

Guida strategica per l’imprenditore che sta valutando se conviene davvero

Con la Legge di Bilancio 2026 lo Stato ha reintrodotto l’Iperammortamento per gli investimenti in beni strumentali, software avanzati e impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.
Una misura attesa, rilevante, ma molto più selettiva e strutturata rispetto al passato.

L’esperienza degli ultimi mesi ci mostra un errore ricorrente: molte imprese valutano l’Iperammortamento come un “bonus fiscale”, quando in realtà si tratta di uno strumento di politica industriale complesso, che richiede progettazione, coordinamento e visione strategica.

Questa guida è pensata per aiutare l’imprenditore a rispondere a rispondere ai dubbi più comuni e a capire:

  • se l’Iperammortamento 2026 è davvero un’opportunità per la propria azienda;
  • quali investimenti sono ammessi;
  • quali vincoli non possono essere ignorati;
  • quale vantaggio fiscale è realisticamente ottenibile;
  • perché una gestione improvvisata espone a rischi rilevanti negli anni successivi.

Cos’è (e cosa non è) l’Iperammortamento 2026

L’Iperammortamento 2026 non è un contributo a fondo perduto e non è un credito d’imposta.

È una maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni agevolabili, valida esclusivamente ai fini:

  • delle quote di ammortamento;
  • dei canoni di leasing finanziario.

 

In pratica, lo Stato consente all’impresa di dedurre fiscalmente più di quanto effettivamente speso, riducendo le imposte future.

Punto spesso frainteso:
il beneficio riguarda solo le imposte sul reddito (IRES o IRPEF).
IRAP esclusa.


Chi può accedere (e chi è escluso)

Possono accedere all’Iperammortamento 2026 tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti agevolabili.

Sono invece escluse le imprese:

  • in liquidazione volontaria o procedure concorsuali;
  • destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
  • che non rispettano le normative su sicurezza sul lavoro o gli obblighi contributivi.

 

Questo aspetto non è solo formale: la regolarità aziendale è un prerequisito sostanziale della misura.


Quando un investimento è agevolabile

Gli investimenti devono essere effettuati tra:

  • 1° gennaio 2026
  • 30 settembre 2028

 

Per “effettuazione” conta la data di consegna o spedizione del bene, non la data dell’ordine o del contratto.

È possibile consegnare oltre il 30 settembre 2028 solo se:

  • l’ordine è accettato entro tale data;
  • è versato un acconto almeno pari al 20% entro il 30/09/2028.

 

La gestione delle tempistiche è quindi una scelta strategica, non un dettaglio amministrativo.


Quali investimenti rientrano nell’Iperammortamento 2026

La norma distingue tre grandi ambiti.

1. Beni materiali 4.0 – Allegato IV

Rientrano i beni materiali nuovi funzionali alla trasformazione digitale, tra cui:

  • macchine utensili e impianti di produzione;
  • robot industriali e collaborativi;
  • sistemi di automazione e movimentazione;
  • magazzini automatizzati;
  • infrastrutture IT industriali;
  • sistemi di controllo qualità e sostenibilità.

 

Condizioni chiave:

  • il bene deve rientrare nell’Allegato IV;
  • deve essere interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

 

Qui non conta il singolo macchinario, ma la coerenza del sistema produttivo complessivo.

2. Software e soluzioni digitali – Allegato V

Rientrano software e piattaforme che supportano i processi produttivi:

  • MES, SCADA, PLM, CMMS;
  • Digital Twin e simulazione;
  • Intelligenza Artificiale industriale;
  • Industrial IoT e analytics;
  • sistemi di gestione energetica e cybersecurity.

 

Novità centrale del 2026: requisito “Made in EU/SEE”.
Conta dove viene sviluppato il software, non dove ha sede il fornitore.
Almeno il 50% del valore dello sviluppo deve avvenire in UE/SEE.

Le componenti open source sono ammesse, ma devono essere dichiarate e tracciate.

3. FER – Autoproduzione di energia da fonti rinnovabili

L’Iperammortamento include anche:

  • impianti fotovoltaici;
  • sistemi di accumulo;
  • impianti per calore di processo;
  • servizi ausiliari di impianto.

 

A condizione che l’energia sia:

  • autoprodotta e autoconsumata (anche a distanza);
  • destinata a una struttura produttiva.

 

Punto chiave:
gli impianti FER non devono essere interconnessi al sistema produttivo 4.0.
Seguono una disciplina autonoma.


Focus FER: limiti, vincoli e opportunità reali

Il limite del 105%

La producibilità dell’impianto non può superare il 105% del fabbisogno energetico storico dell’azienda (consumi 2025).

È però possibile incrementare il fabbisogno di riferimento convertendo i consumi di gas o gasolio in energia elettrica equivalente: un’opportunità concreta per imprese che pianificano l’elettrificazione dei processi.

I pannelli fotovoltaici ammessi

Per il fotovoltaico sono agevolabili solo impianti con moduli:

  • di classe b): celle prodotte in UE, efficienza ≥ 23,5%;
  • di classe c): moduli bifacciali ad eterogiunzione o tandem, efficienza ≥ 24%;
  • iscritti nel Registro ENEA.

 

Tutti gli altri pannelli, anche se di buona qualità o prodotti in UE, sono esclusi.

Massimali di costo

  • sistemi di accumulo: 900 €/kWh;
  • fotovoltaico di grande taglia: massimali €/kW decrescenti.

 

La parte eccedente i massimali non è agevolabile.


Quanto vale davvero l’Iperammortamento 2026

La maggiorazione del costo è strutturata per scaglioni:

  • +180% per investimenti fino a 2,5 milioni €
  • +100% per la quota oltre 2,5 e fino a 10 milioni €
  • +50% per la quota oltre 10 e fino a 20 milioni €

 

Tradotto in termini di risparmio IRES (24%), il beneficio teorico massimo è:

  • 43,2% del costo nella prima fascia;
  • 24% nella seconda;
  • 12% nella terza.

 

Attenzione:
non è liquidità immediata, ma riduzione delle imposte nel tempo, man mano che maturano le quote di ammortamento o leasing e se l’azienda genera reddito imponibile.


Cumulabilità: sì, ma con regole chiare

L’Iperammortamento è cumulabile con altre agevolazioni nazionali o europee solo se:

  • non finanziano le stesse quote di costo;
  • non si supera il costo complessivo sostenuto.

 

La base di calcolo della maggiorazione si assume al netto di contributi o sovvenzioni ricevuti sugli stessi costi.

È invece incompatibile con il Credito d’Imposta 4.0 o 5.0 sugli stessi investimenti.


Cosa succede se vendo o sostituisco il bene

Se durante la fruizione:

  • il bene viene ceduto;
  • oppure destinato a una struttura produttiva all’estero;

 

il beneficio non viene automaticamente perso, a condizione che:

  • nello stesso periodo d’imposta l’impresa sostituisca il bene con uno nuovo;
  • il nuovo bene abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

 

Se il nuovo investimento costa meno, il beneficio prosegue solo fino a concorrenza del nuovo costo.


Perché l’Iperammortamento va gestito in modo strategico

L’Iperammortamento 2026 coinvolge contemporaneamente:

  • tecnologia;
  • energia;
  • fiscalità;
  • procedure GSE;
  • documentazione da conservare per 10 anni.

 

Per questo in MAD Management Advisor operiamo con un team multidisciplinare integrato, composto da:

  • progettisti e ingegneri;
  • innovation manager;
  • EGE (Esperti in Gestione dell’Energia);
  • commercialisti e revisori;
  • senior business advisor;
  • consulenti di finanza agevolata.

 

L’obiettivo non è “far rientrare il bene”, ma costruire un investimento coerente, sostenibile e difendibile nel tempo.


Stai valutando l’Iperammortamento 2026?

L’Iperammortamento 2026 non è un regalo, ma un contratto tra impresa e Stato basato su tecnologia e precisione documentale. L’obbligo di certificazioni contabili anche per le imprese non soggette a revisione legale e la necessità di perizie asseverate “blindate” rendono questa misura intrinsecamente “audit-proof”.

La domanda per il management: La vostra azienda è pronta a passare da una logica di semplice ottimizzazione fiscale a un processo di integrazione digitale-green documentato, strategico e difendibile per i prossimi dieci anni?

Se sei nella fase di idea o valutazione preliminare, questo è il momento giusto per capire:

  • se i tuoi investimenti sono ammissibili;
  • quale vantaggio fiscale è realistico;
  • quali vincoli incidono davvero sul progetto;
  • se l’Iperammortamento è la scelta più efficace o se esistono alternative migliori.

 

MAD offre una pre-valutazione strategica che integra aspetti tecnici, fiscali ed energetici, prima che vengano assunti impegni con fornitori o EPC.

Contattaci per una prima analisi:
capire oggi se conviene è il modo migliore per evitare errori domani.

FAQ – Domande frequenti sull’Iperammortamento 2026

Cos’è l’Iperammortamento 2026?

È una misura fiscale che consente alle imprese di aumentare il costo fiscalmente deducibile di determinati investimenti, riducendo le imposte sul reddito negli anni successivi.

No. Non è liquidità immediata né un contributo: è una maggiorazione del costo ammortizzabile, che produce un risparmio fiscale nel tempo.

Solo le imposte sul reddito (IRES o IRPEF).
L’IRAP non beneficia della maggiorazione.

Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti agevolabili, nel rispetto dei requisiti normativi.

Sì. Sono escluse, tra le altre:

  • imprese in liquidazione o procedure concorsuali;

  • imprese destinatarie di sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001;

imprese non in regola con sicurezza sul lavoro o contributi.

Gli investimenti devono essere effettuati tra:

  • 1° gennaio 2026
  • 30 settembre 2028

 

Conta la data di consegna o spedizione del bene, non la data dell’ordine o del contratto.

Sì, se la consegna avviene dal 1° gennaio 2026.

Solo se:

  • l’ordine è accettato entro il 30/09/2028;
  • è versato un acconto almeno pari al 20% entro tale data.

I beni materiali nuovi riconducibili all’Allegato IV, funzionali alla trasformazione digitale dei processi produttivi.

Sì per i beni 4.0 (Allegati IV e V).
No per gli impianti FER, che seguono una disciplina autonoma.

La capacità del bene di scambiare dati in modo bidirezionale con i sistemi aziendali di gestione della produzione o con la rete di fornitura.

I software dell’Allegato V: MES, SCADA, PLM, Digital Twin, AI industriale, IoT, cybersecurity, gestione energetica, se coerenti con i processi produttivi.

Sì. Almeno il 50% del valore dello sviluppo deve essere riconducibile a soggetti operanti in UE/SEE.

No. Conta dove avviene lo sviluppo sostanziale, non la localizzazione dei server (cloud e SaaS inclusi).

No. Sono ammesse, ma devono essere dichiarate e tracciate (es. tramite SBOM).

Sì, se destinati all’autoproduzione e autoconsumo di energia per una struttura produttiva.

No.
Le FER non richiedono interconnessione 4.0.

La producibilità dell’impianto non può superare il 105% del fabbisogno energetico storico della struttura produttiva.

Sì, convertendo i consumi di gas o gasolio in energia elettrica equivalente, secondo le regole ufficiali.

No. Sono ammessi solo moduli:

  • di classe b) (celle UE, efficienza ≥ 23,5%);
  • di classe c) (bifacciali HJT o tandem, efficienza ≥ 24%);
  • iscritti nel Registro ENEA.

La spesa non è agevolabile e, in caso di controllo, può derivare la decadenza del beneficio sull’investimento FER.

Sì. Ad esempio:

  • accumuli: massimo 900 €/kWh;
  • fotovoltaico: massimali €/kW differenziati per taglia.

Per scaglioni:

  • +180% fino a 2,5 milioni €;
  • +100% da 2,5 a 10 milioni €;
  • +50% da 10 a 20 milioni €.

Con IRES al 24%, il risparmio teorico massimo è:

  • 43,2% del costo nella prima fascia;
  • 24% nella seconda;
  • 12% nella terza.
    Distribuito negli anni di ammortamento.

Sì, con limiti: non si possono finanziare le stesse quote di costo né superare il costo totale sostenuto.

No, non sugli stessi investimenti

Il beneficio non si perde se, nello stesso periodo d’imposta, il bene viene sostituito con uno nuovo di caratteristiche analoghe o superiori.

Per 10 anni dalla data di completamento dell’investimento.

Pensare che sia un incentivo automatico.
In realtà è una misura ad alta complessità tecnica, fiscale e procedurale, che va valutata e progettata prima di assumere impegni con fornitori.

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