Conto Termico 3.0: pubblicate le Regole Applicative. Ora imprese, PA ed ETS possono pianificare davvero

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Conto Termico 3.0: pubblicate le Regole Applicative. Ora le imprese possono pianificare davvero

Il 19 dicembre 2025 sono state pubblicate le Regole Applicative del Conto Termico 3.0.
Una notizia attesa da mesi da imprese, Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore, che segna il passaggio definitivo dalla norma all’operatività della misura.

Con questo documento il GSE – Gestore dei Servizi Energetici ha chiarito in modo puntuale come accedere all’incentivo, quali interventi sono finanziabili, quali documenti servono e come vengono valutate le domande. Da questo momento il Conto Termico 3.0 diventa uno strumento realmente pianificabile, non più solo teorico.


Cosa regolamentano le Regole Applicative del Conto Termico 3.0

Il decreto ministeriale definisce il quadro generale dell’incentivo. Le Regole Applicative traducono quel quadro in istruzioni operative concrete.

In particolare disciplinano:

  • le modalità di accesso allo sportello;

  • la distinzione tra richiesta preliminare e richiesta di concessione dell’incentivo;

  • la documentazione tecnica e amministrativa richiesta;

  • i criteri di ammissibilità degli interventi;

  • le modalità di calcolo del contributo e delle maggiorazioni;

  • le tempistiche di istruttoria ed erogazione;

  • i controlli ex post e i casi di riduzione o recupero dell’incentivo.

Questo chiarimento è decisivo: oggi è possibile valutare con maggiore certezza se un investimento è incentivabile e in quale misura.


Cos’è il Conto Termico 3.0 e perché è rilevante per più soggetti

Il Conto Termico 3.0 è una misura nazionale che incentiva interventi di efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

I beneficiari della misura sono:

  • imprese (PMI e grandi imprese);

  • Pubbliche Amministrazioni;

  • Enti del Terzo Settore che svolgono attività non economica;

  • aziende agricole e forestali.

<p”>Il meccanismo dell’incentivo è lo stesso per tutti: un contributo a fondo perduto erogato dal GSE, ma le regole e i vantaggi cambiano in funzione del soggetto beneficiario.

Per MAD, il focus principale resta quello delle imprese, in particolare del Mezzogiorno, dove il Conto Termico può diventare una leva strategica per ridurre i costi energetici e sostenere investimenti spesso rinviati per mancanza di liquidità.


Che tipo di incentivo è (e cosa cambia tra imprese, PA ed ETS)

Il Conto Termico 3.0 non è un credito d’imposta e non è una detrazione fiscale.

È un contributo a fondo perduto in conto capitale, erogato tramite bonifico bancario.


Per le imprese

  • il contributo rientra nel regime GBER (Reg. UE 651/2014);

  • non consuma il plafond de minimis;

  • è soggetto al principio di effetto incentivante (domanda prima dell’avvio lavori).

Per PA ed ETS non economici

  • non si applica la disciplina sugli aiuti di Stato;

  • non esistono limiti GBER o de minimis;

  • le percentuali di incentivo sono spesso più elevate;

  • le procedure sono generalmente più lineari.

Questo rende il Conto Termico uno strumento particolarmente interessante anche per Comuni, scuole, enti pubblici e organizzazioni del Terzo Settore, soprattutto nel Mezzogiorno, dove il patrimonio edilizio è spesso energivoro e obsoleto.


Dotazione finanziaria e funzionamento dello sportello

La misura dispone di:

  • 900 milioni di euro all’anno complessivi;

  • 150 milioni di euro all’anno riservati alle imprese.

Non esistono graduatorie né click day. Le domande vengono valutate in ordine cronologico, fino a esaurimento delle risorse.

Per le imprese questo significa che il fattore tempo è decisivo: pianificare tardi può comportare l’esclusione per saturazione del plafond.
Per PA ed ETS, la disponibilità è generalmente più ampia, ma una progettazione anticipata resta comunque fondamentale.


Chi può accedere e come

Possono accedere:

  • PMI e grandi imprese;

  • Pubbliche Amministrazioni;

  • Enti del Terzo Settore;

  • aziende agricole e forestali.

È possibile partecipare direttamente o tramite una ESCo, soprattutto nei casi di progetti complessi o contratti EPC.

Per le imprese, la regola chiave è l’effetto incentivante: la richiesta di incentivo deve essere presentata prima dell’avvio dei lavori.
Per PA ed ETS, questo vincolo non si applica negli stessi termini, rendendo la misura più flessibile.


Interventi finanziabili: cosa cambia tra imprese, PA ed ETS

Il Conto Termico finanzia interventi reali, misurabili e coerenti. Non finanzia operazioni marginali o prive di impatto energetico.


Efficienza energetica degli edifici

Sono finanziabili interventi su:

  • involucro edilizio (isolamenti, infissi, shermature);

  • illuminazione efficiente;

  • sistemi di controllo e building automation;

  • riqualificazione energetica profonda e edifici NZEB.

Per le imprese, questi interventi devono garantire un miglioramento minimo dei consumi:

  • almeno 10% per intervento singolo;

  • almeno 20% per interventi combinati.

Per PA ed ETS, il requisito è generalmente più flessibile, ma resta necessario dimostrare il beneficio energetico.


Produzione di energia termica da fonti rinnovabili

Sono finanziabili:

  • pompe di calore;

  • sistemi ibridi;

  • solare termico (anche per usi produttivi o collettivi);

  • microcogenerazione;

  • biomassa (soprattutto per settore agricolo e forestale).

Questi interventi sono particolarmente interessanti:

  • per imprese energivore;

  • per enti pubblici con edifici scolastici o sportivi;

  • per ETS che gestiscono strutture socio-sanitarie o comunitarie.


Quanto si può ottenere

In linea generale:

  • 25–30% dei costi ammissibili per l’efficienza energetica delle imprese;

  • fino al 45% per la produzione di energia termica rinnovabile;

  • percentuali più elevate per PA ed ETS, in alcuni casi anche superiori al 50%.

Per le imprese sono previste maggiorazioni per:

  • PMI;

  • aree assistite (molte regioni del Mezzogiorno);

  • elevati miglioramenti energetici;

  • utilizzo di componenti UE.

Le percentuali sono valori di riferimento: l’incentivo effettivo dipende dalla qualità del progetto.


Tecnologia, opere edili e limiti

Il Conto Termico finanzia tecnologia solo se direttamente legata alla gestione energetica.
Le opere edili sono ammesse esclusivamente se funzionali all’intervento energetico e non possono essere prevalenti.

Questa regola vale per tutti i beneficiari, ma viene valutata con particolare attenzione nei progetti delle imprese.


Diagnosi energetica e APE

Per imprese, PA ed ETS è spesso richiesta la redazione dell’APE ante e post intervento.
La diagnosi energetica non è sempre obbligatoria, ma nei progetti complessi è lo strumento che consente di dimostrare il beneficio energetico ed evitare rilievi.

È sufficiente un tecnico abilitato iscritto all’Ordine e certificatore energetico.


Il ruolo di MAD Management Advisor

MAD affianca:

  • imprese, con un focus particolare su quelle del Mezzogiorno;

  • PA ed ETS, supportandole nella strutturazione tecnica e amministrativa dei progetti.

Il valore di MAD è nella prevenzione degli errori che portano a rigetti, riduzioni dell’incentivo o recuperi successivi, e nella capacità di trasformare una norma complessa in una decisione di investimento consapevole.


Documenti da trasmettere a MAD per la pre-fattibilità gratuita

MAD offre una pre-fattibilità gratuita per imprese, PA ed ETS.

È sufficiente trasmettere:

  • visura camerale o atto costitutivo (per ETS);

  • ultimo bilancio o rendiconto;

  • dati dell’immobile e titolo di disponibilità;

  • bollette energetiche;

  • libretto di impianto;

  • APE o diagnosi, se disponibili;

  • descrizione dell’intervento e preventivi preliminari.

Invio documenti: progettazione@management-advisor.eu

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