Cos’è
La misura promuove gli investimenti delle strutture ricettive per lo sviluppo competitivo e per la progettazione di offerte innovative. In particolare, sono individuate due linee di intervento:
1) la riqualificazione di strutture ricettive alberghiere e di strutture ricettive non alberghiere all’aria aperta, in esercizio alla data di presentazione della domanda, gestite in forma giuridica d’impresa;
2) la realizzazione di nuove strutture ricettive alberghiere e di strutture ricettive non alberghiere all’aria aperta gestite in forma giuridica d’impresa
A chi si rivolge
PMI che al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando attuativo, sono in possesso dei seguenti requisiti:
IN CASO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA O NON ALBERGHIERA ALL’ ARIA APERTA IN ESERCIZIO
a) esercitano, ai sensi di SCIA di attività ricettiva o altro titolo abilitativo, l’attività regolarmente identificata da CIR e CIN:
- ricettiva alberghiera oggetto di riqualificazione ai sensi del capo II della l.r. n. 27/2015 (alberghi o hotel; residenze turistico-alberghiere; condhotel; alberghi diffusi);
- ricettiva non alberghiera all’aria aperta oggetto di riqualificazione ai sensi del capo V della l.r. n. 27/2015 (villaggi turistici e campeggi);
b) risultano regolarmente costituite, iscritte ed attive nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale);
c) possiedono una sede operativa attiva sul territorio della Lombardia, come risultante da visura camerale, presso la quale è esercitata l’attività ricettiva oggetto di intervento;
d) sono in regola, ai sensi dell’art. 38 comma 8 della l.r. 27/2015, con la comunicazione dei flussi turistici e con la denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell’autorità di pubblica sicurezza con riferimento ai due anni precedenti, laddove applicabile;
e) dichiarano la conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica comunale vigente laddove siano previste spese per opere murarie e impiantistiche.
I requisiti di:
- esercizio di un’attività ricettiva ammissibile ai sensi del bando;
- regolare comunicazione, ai sensi dell’art. 38 comma 8 della l.r. n. 27/2015, dei flussi turistici e della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell’autorità di pubblica sicurezza devono essere mantenuti dalla data di comunicazione dell’ammissibilità all’agevolazione e fino ai 3 (tre) anni successivi all’erogazione del pagamento finale dell’agevolazione al beneficiario, pena la decadenza dal diritto all’agevolazione medesima.
IN CASO DI NUOVA STRUTTURA RICETTIVA
a) dichiarano l’intenzione di esercitare una delle seguenti tipologie di attività ricettiva, da comprovare mediante ottenimento – entro e non oltre la richiesta di erogazione del saldo – di SCIA di attività ricettiva o altro titolo abilitativo di attività regolarmente identificata da CIR e CIN:
- ricettiva alberghiera ai sensi del capo II della l.r. n. 27/2015 (alberghi o hotel; residenze turistico-alberghiere; condhotel; alberghi diffusi);
- ricettiva non alberghiera all’aria aperta ai sensi del capo V della l.r. n. 27/2015 (villaggi turistici e campeggi);
b) dichiarano l’intenzione di attivare, entro e non oltre la richiesta di erogazione del saldo, una sede operativa in Lombardia presso la quale esercitare l’attività ricettiva oggetto di intervento;
c) risultano regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale);
d) dichiarano la conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica comunale vigente laddove siano previste spese per opere murarie e impiantistiche.
I requisiti di:
- esercizio di un’attività ricettiva ammissibile ai sensi del bando;
- regolare comunicazione, ai sensi dell’art. 38 comma 8 della l.r. n. 27/2015, dei flussi turistici e della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell’autorità di pubblica sicurezza; devono essere garantiti dalla richiesta di erogazione del saldo e fino a 3 (tre) anni successivi all’erogazione del pagamento finale dell’agevolazione al beneficiario, pena la decadenza dal diritto all’agevolazione medesima.
Ogni soggetto richiedente può presentare una sola domanda di adesione per una sola sede e per una sola struttura ricettiva oggetto di intervento (fa fede SCIA di attività ricettiva o altro titolo abilitativo di attività ricettiva).
Cosa prevede
L’agevolazione viene concessa ed erogata per un’intensità d’aiuto pari al 50% delle spese complessive ammissibili, fatta salva la soglia di contributo massimo concedibile pari a 300.000,00 euro (trecentomila/00) e la soglia di investimento che non deve essere inferiore a 80.000,00 euro (ottantamila/00).