Cos’è
Il Comune di Monfalcone, comune capofila del Distretto del Commercio del Punto più a nord del Mediterraneo, predispone il bando finalizzato allo sviluppo tecnologico delle imprese, in particolare incentiva l’acquisto e l’attivazione di impianti e sistemi tecnologici necessari alla digitalizzazione dei processi produttivi, alla personalizzazione dei prodotti forniti e dei servizi erogati e lo sviluppo della digitalizzazione e l’implementazione dei sistemi di Information Technology (IT), nonché allo sviluppo sostenibile.
A chi si rivolge
Possono beneficiare del contributo le imprese che soddisfino i seguenti requisiti: – essere MPMI (Micro Piccole e Medie Imprese) ai sensi dell’allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014; – essere iscritte al Registro delle Imprese e risultare attive alla data di presentazione della domanda di contributo; – non trovarsi in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali in corso o aperte nei propri confronti prima della data di presentazione della domanda di contributo; – disporre di una unità locale che sia collocata all’interno dell’ambito territoriale del Distretto del Commercio (Comuni di: Monfalcone, Aquileia, Duino Aurisina, Grado, Muggia, Ronchi dei Legionari, San Canzian d’Isonzo, San Pier d’Isonzo, Staranzano) e che: 1. abbia vetrina su strada o sia situata al piano terreno degli edifici; 2. disponga di locali direttamente accessibili al pubblico, presso cui si esercita una attività di commercio o artigianato tra: vendita al dettaglio di beni e/o servizi; somministrazione di cibi e bevande; prestazione di servizi alla persona;- non rientrare nel campo di esclusione di cui all’art. 1 del Reg. UE n. 1407/2013 “De minimis”; – non sussistano nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D. Lgs. 6/09/2011 n. 159 “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”). In caso di società, tale dichiarazione andrà resa da tutti i soggetti indicati all’art. 85 del D. Lgs 6/09/2011 n. 159. Per accedere al contributo, le imprese che detengono apparecchi per il gioco d’azzardo lecito devono impegnarsi formalmente a rimuovere, alla scadenza del contratto di installazione stipulato con il concessionario, gli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito eventualmente detenuti a qualsiasi titolo e non possono procedere con nuove installazioni dalla data di presentazione della domanda di contributo e per i successivi tre anni dall’erogazione del contributo qualora l’installazione non sia già inibita dalla mappa per l’individuazione luoghi sensibili ai sensi della L. R. 8/2013. I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
Cosa prevede
Sono ammissibili le spese individuate all’articolo 13, comma 3 della legge regionale n. 3/2021 e relative alle seguenti tipologie di interventi: a) all’acquisto e l’attivazione di impianti e sistemi tecnologici necessari alla digitalizzazione dei processi produttivi; b) sviluppo tecnologico correlato alla personalizzazione dei prodotti forniti e dei servizi erogati; c) allo sviluppo della digitalizzazione e implementazione dei sistemi di Information Technology (IT) nonché allo sviluppo sostenibile. Le spese non ricomprese nei punti precedenti sono considerate non ammissibili. La spesa massima erogabile per gli interventi ritenuti ammissibili è pari al 50% della spesa sostenuta compresa di IVA e fino all’importo massimo pari a € 2.250,00 IVA inclusa, mentre non saranno finanziabili spese inferiori a € 1.000,00 IVA inclusa.