Cos’è
L’intervento di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 è finalizzato al rilancio delle attività industriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al sostegno dei programmi di investimento e allo sviluppo imprenditoriale delle aree colpite da crisi industriale e di settore. La riforma della disciplina degli interventi di reindustrializzazione delle aree di crisi, di cui all’art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, ha previsto l’applicazione del regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989 sia nelle aree di crisi complessa, sia nelle situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull’occupazione. In questo secondo caso si parla di aree di crisi non complessa.
A chi si rivolge
Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese costituite in forma di società di capitali, le società cooperative e le società consortili, sono altresì ammesse le reti di imprese mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.
Cosa prevede
Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative che: – prevedano la realizzazione di programmi di investimento produttivo e/o programmi di investimento per la tutela ambientale, eventualmente completati da progetti per l’innovazione di processo e l’innovazione dell’organizzazione e progetti per la formazione del personale, con spese complessive ammissibili non inferiori a 1 milione di euro; i programmi di investimento con spese ammissibili di importo superiore a 5 milioni di euro possono essere completati da progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale; nel caso di programma d’investimento presentato nella forma del contratto di rete, i singoli programmi d’investimento delle imprese partecipanti alla rete devono prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 400.000,00 euro; – comportino un incremento degli addetti dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, dell’eventuale contributo diretto alla spesa e/o alla formazione e del finanziamento agevolato, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 (“Regolamento GBER”). Il finanziamento agevolato concedibile non può essere inferiore al 20 per cento degli investimenti ammissibili. Il contributo in conto impianti e l’eventuale contributo diretto alla spesa sono determinati in relazione all’ammontare del finanziamento agevolato. Il loro importo complessivo massimo è determinato, in relazione all’ammontare del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER.