Cos’è
Nell’ambito della Misura PNRR M4C2 “Dalla Ricerca all’Impresa” – Investimento 3.3 “Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori dalle imprese” – Sub-Investimento “Incentivi alle imprese per l’assunzione di ricercatori”, il decreto interministeriale n. 1456 del 19 ottobre 2023, emanato di concerto con il Ministero dell’università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero dell’economia e delle finanze, ha definito le modalità di riconoscimento del beneficio contributivo, di cui all’articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in favore delle imprese che partecipano al cofinanziamento delle borse di dottorato innovativo – di cui al medesimo Investimento 3.3 – e che assumono a tempo indeterminato unità di personale in possesso, alla data dell’assunzione, del titolo di dottore di ricerca o che è, o è stato, titolare di contratti di cui agli articoli 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con la finalità di incentivare le suddette assunzioni a tempo indeterminato, è prevista la copertura finanziaria di un importo complessivo pari a € 150.000.000,00. Con il successivo decreto direttoriale n. 644 del 15 maggio 2024 del Ministero dell’università e della ricerca, sono state definite le modalità di accesso all’esonero e l’apertura dello sportello per accedere a tale agevolazione.
A chi si rivolge
L’agevolazione è concessa alle imprese, così come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto interministeriale n. 1456 del 19 ottobre 2023, che partecipano al cofinanziamento delle borse di dottorato innovativo dell’Investimento 3.3 “Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori dalle imprese” e che, nel corso del periodo 2024-2026, assumono a tempo indeterminato unità di personale in possesso, alla data dell’assunzione, del titolo di dottore di ricerca o che è, o è stato, titolare di contratti di cui agli articoli 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Cosa prevede
L’agevolazione prevede la concessione di un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico delle imprese (con l’esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di importo pari a 7.500 euro per ciascuna unità di personale assunta, ovvero 3.750 euro su base annua. Tale esonero si applica per un periodo massimo di ventiquattro mesi, a far data dal 1° gennaio 2024 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Per i soggetti attuatori che assumono a far data dal 1° gennaio 2025, il beneficio sarà riparametrato su base mensile e applicato fino al termine massimo del 31 dicembre 2026.