Cos’è
Si tratta di un contributo a favore del datore di lavoro che attiva contratti di solidarietà difensivi o altri accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro, al fine di favorire il mantenimento dei posti di lavoro di persone occupate presso imprese in situazione di crisi. Sono esclusi i datori di lavoro beneficiari del contributo straordinario provinciale per progetti di riorganizzazione aziendale finalizzati alla stabilizzazione dei livelli occupazionali ai sensi della L. P. n. 2 del 2009, art. 2 comma 3.
A chi si rivolge
Al datore di lavoro che attiva contratti di solidarietà difensivi o altri accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro, al fine di favorire il mantenimento dei posti di lavoro di persone occupate presso imprese in situazione di crisi.
Cosa prevede
La concessione di un contributo annuo, per la durata massima di due anni, è quantificato sulla base del numero dei posti di lavoro e dell’entità della riduzione di orario di lavoro rispetto all’entità di personale dichiarato in esubero ed è calcolato nel minore tra i valori risultanti dall’applicazione del seguente metodo di calcolo:- 2 mila euro annui per ogni posto di lavoro (riproporzionato in caso di part time) conservato con l’attivazione dei contratti di solidarietà difensivi o altri accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro;- 2 mila euro annui per ogni dipendente (riproporzionato in caso di part time) coinvolto da contratti di solidarietà difensivi o altri accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro e in rapporto alla riduzione media dell’orario di lavoro. La concessione del contributo è subordinata alla autorizzazione da parte degli Enti competenti dei contratti di solidarietà difensivi o degli accordi collettivi aziendali. In caso di licenziamento nel periodo di vigenza dell’accordo, il contributo viene proporzionalmente ridotto.