Cos’è
Sono finanziabili gli interventi, da realizzare successivamente alla presentazione della domanda, relativi alla rimozione ed allo smaltimento o al solo smaltimento dell’amianto da edifici sedi di imprese, situati sul territorio regionale. La Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) e in particolare l’articolo 4, comma 7, modificando l’articolo 4, comma 30 della Legge regionale 25/2016, ha previsto la possibilità di contribuire anche al solo smaltimento dell’amianto, purché riconducibile a edifici sede di imprese.
A chi si rivolge
Beneficiari:a) le micro, piccole e medie imprese in possesso dei requisiti definiti dall’Allegato I del Regolamento (CE) 17 giugno 2014 n. 651/2014/UE (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato) pubblicato nella G. U. U. E. 26 giugno 2014, n. L 187;b) le grandi imprese. Non possono beneficiare dei contributi:a) le imprese in stato di scioglimento o liquidazione volontaria nonché quelle sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;b) le imprese che non rispettano le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;c) le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);d) le aziende che gestiscono servizi pubblici locali.
Cosa prevede
Importo del contributo:a) per le micro-imprese, 50% della spesa riconosciuta ammissibile, massimo 15.000 eurob) per le piccole e medie imprese, 40% della spesa riconosciuta ammissibile, massimo 30.000 euroc) per le grandi imprese, 30% della spesa riconosciuta ammissibile, massimo 40.000 euro Spese ammissibili a contributo (da sostenere successivamente alla presentazione della domanda):a) spese necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, ivi comprese quelle inerenti l’approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezzab) spese relative ad analisi di laboratorioc) le spese per la redazione del piano di lavoro di cui all’articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)d) le spese connesse all’attività di certificazione di cui all’articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) per l’importo massimo di 500,00 euro