Cos’è
Il Fondo è stato istituto con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, art. 43 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con una dotazione di 300 milioni di euro. La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha stanziato il rifinanziamento di 250 milioni di euro per il 2021 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2035. Il Fondo acquisisce partecipazioni di minoranza, nel capitale di rischio di imprese in difficoltà economico-finanziaria che propongono un piano di ristrutturazione per garantire la continuità di impresa e salvaguardare l’occupazione e finanzia programmi di ristrutturazione anche attraverso il trasferimento di impresa. Con Decreto ministeriale 14 settembre 2022, pubblicato sulla G. U. n. 251 del 26 ottobre 2022, è stato modificato il decreto ministeriale 29 ottobre 2020 recante la definizione dei criteri e delle modalità di gestione e di funzionamento del Fondo.
A chi si rivolge
Imprese che hanno avviato un confronto presso la struttura per la crisi d’impresa del Ministero dello sviluppo economico, imprese in difficoltà economico finanziaria: ai sensi degli orientamenti comunitari (paragrafo 2.2 della Comunicazione 2014/C 249/01) oppure con flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (stato di difficoltà non ai sensi del paragrafo 2.2 della Comunicazione 2014/C 249/01), imprese che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni: titolari di marchi storici di interesse nazionale, società di capitali con numero di dipendenti superiore a 250 (dato consolidato comprensivo dei lavoratori a termine, degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale, impiegati in unità locali dislocate sul territorio nazionale), detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale, indipendentemente dal numero degli occupati.
Cosa prevede
Il Fondo effettua investimenti diretti nel capitale di rischio alle seguenti condizioni: la partecipazione diretta acquisita (Equity) deve essere di minoranza, l’intervento complessivo per singola operazione non può superare l’ammontare di 10 milioni di euro, l’operazione di investimento è effettuata unitamente e contestualmente a: investitori privati indipendenti che apportano almeno il 30% delle risorse previste (nel caso di operazioni a favore di imprese in difficoltà non ai sensi degli orientamenti comunitari), all’impresa proponente che garantisce un contributo proprio pari ad almeno il 25% per le piccole imprese, 40% medie imprese e 50% grandi imprese (nel caso di operazioni a favore di imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari) Exit a 5 anni con condizioni di uscita definite già nell’operazione di investimento. In aggiunta o in alternativa all’acquisizione della partecipazione il Fondo può realizzare investimenti in quasi equity.