Il decreto, relativo agli incentivi per le comunità energetiche rinnovabili, disciplina le modalità di incentivazione per sostenere l’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile.
Soggetti ammissibili
Le comunità energetiche rinnovabili e i sistemi di autoconsumo collettivo
da fonti rinnovabili ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Interventi ammisibili
Possono essere ammesse al contributo in conto capitale di cui al presente titolo le spese sostenute per gli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, inseriti all’interno delle configurazioni di cui al comma 1, al verificarsi delle seguenti condizioni:
- a) sussistenza dei requisiti di cui alle lettere da a) a g) dell’articolo 3, comma 2;
- b) insussistenza dei casi di cui all’articolo 3, comma 3;
- c) l’avvio dei lavori sia successivo alla data di presentazione della domanda di contributo da parte del soggetto beneficiario
- d) possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, ove previsto;
- e) possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto.
Gli impianti ammessi al contributo di cui al presente titolo devono entrare in esercizio entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e
comunque non oltre il 30 giugno 2026.
Spese ammissibili
Sono ammissibili le seguenti spese:
- i. realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.)
- ii. fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
- iii. acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
- iv. opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento;
- v. connessione alla rete elettrica nazionale;
- vi. studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;
- vii. progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell’opera;
- viii. direzioni lavori, sicurezza;
- ix. collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto.
Le spese di cui alle lettere da vi) a ix) sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento.
Le spese di cui sopra sono ammissibili nel limite del costo di investimento massimo di riferimento pari a:
- 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
- 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
- 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
- 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile alle agevolazioni, salvo il caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione sull’IVA.
Agevolazione
- a) su espressa richiesta da parte dei beneficiari, un’anticipazione fino al 10% del contributo secondo le modalità e le garanzie individuate
nelle regole operative di cui all’articolo 11; - b) in alternativa alla precedente lettera a), sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate, in un’unica soluzione o in
più quote, in considerazione degli importi da erogare e della potenza degli impianti da incentivare ed in relazione allo stato di avanzamento dei lavori; - c) in ogni caso, le quote a saldo sono erogate sulla base della presentazione della richiesta di rimborso finale da parte del beneficiario, comprensiva della documentazione a comprova della conclusione dei progetti agevolati e a valle dell’avvenuta sottoscrizione del contratto di incentivazione
Presentazione
A partire dall’8 aprile 2024 fino ad esaurimento fondi.