Fondo per il sostegno alla transizione industriale 2025

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FORMA AGEVOLAZIONE

Contributo/Fondo perduto

REGIONI

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Umbria, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Veneto

SETTORE

Manufatturiero, Efficienza Energetica

SPESA AMMESSA

3.000.000,00 €

STATO INCENTIVO

ATTIVO

DATA APERTURA

DATA CHIUSURA

5 Febbraio, 2025
8 Aprile, 2025

NOTE

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Cos’è

La misura, attiva dal dal 5 febbraio 2025 al 8 aprile 2025 mette a disposizione 400 milioni di euro per incentivare l’efficientamento energetico e la transizione ecologica delle imprese. Una quota pari al 50% (cinquanta per cento) delle risorse e’ riservata alle imprese energivore. Una quota pari al 40% delle risorse annualmente destinate al Fondo e’ riservata alle imprese del Sud.

A chi si rivolge

Imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale

  • costituite, iscritte nel Registro delle Imprese
  • che operano in via prevalente nei settori manifatturieri di cui alla sezione C della classificazione delle attivita’ economiche ATECO 2007;

Cosa prevede

TITOLO II – INVESTIMENTI VOLTI A PERSEGUIRE UNA MAGGIORE EFFICIENZA ENERGETICA

Con riferimento agli investimenti relativi all’introduzione di misure tese al miglioramento dell’efficienza energetica di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’articolo 38 del Regolamento GBER, pari al:

  • a) 30% (trenta percento) delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’articolo 11, comma 3, maggiorata di 20 punti percentuali per le piccole imprese, 10 punti percentuali per le medie imprese, 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone a e 5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone c;
  • b) 15% (quindici percento) delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’articolo 11, comma 5, maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone a e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone c.

Gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, altresì, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’articolo 38bis del Regolamento GBER, pari al il 30 % (trenta percento) delle spese ammissibili. Qualora l’investimento consista nell’installazione o nella sostituzione di un solo tipo di elemento edilizio quale definito all’articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 2010/31/UE, l’intensità di aiuto non può superare il 25 % (venticinque percento) delle spese ammissibili. La predetta intensità di aiuto può essere maggiorata di 20 punti percentuali per le piccole imprese, 10 punti percentuali per le medie imprese, 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone a e 5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone c. L’intensità dell’aiuto può essere aumentata di ulteriori 15 punti percentuali qualora l’investimento determini un miglioramento della prestazione energetica dell’edificio misurata in energia primaria di almeno il 40 % (quaranta percento) rispetto alla situazione precedente all’investimento.

Con riferimento agli investimenti relativi al cambiamento fondamentale del processo produttivo di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b), le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle seguenti intensità:

  • a) per gli investimenti realizzati da imprese di tutte le dimensioni nelle zone a, nei limiti delle intensità previste in funzione dell’ubicazione del programma e della dimensione del Soggetto beneficiario dalla Carta degli aiuti a finalità regionale;
  • b) per gli investimenti realizzati da PMI nelle zone c, nei limiti delle intensità previste in funzione dell’ubicazione del programma e della dimensione del Soggetto beneficiario dalla Carta degli aiuti a finalità regionale;
  • c) per gli investimenti realizzati da PMI nelle aree del territorio nazionale diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a e b, nei limiti delle intensità previste in funzione della dimensione del Soggetto beneficiario dall’articolo 17 del Regolamento GBER. Per le PMI è fatta in ogni caso salva la possibilità di richiedere l’applicazione delle disposizioni previste dal predetto articolo 17 del Regolamento GBER anche a fronte della realizzazione degli investimenti nelle zone di cui alle precedenti lettere a) e b).

Per gli investimenti per i quali è stata richiesta l’applicazione delle disposizioni di cui al Quadro Temporaneo ai sensi dell’articolo 10, comma 5, le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, nel limite del 30% (trenta percento) dei costi agevolabili.

Con riferimento agli investimenti relativi alla produzione e allo stoccaggio di energia, di cui all’articolo 10, comma 7, le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’articolo 41 del Regolamento GBER, pari al:

a) 45% (quarantacinque percento) delle spese ammissibili per gli investimenti diretti alla produzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento da fonti energetiche rinnovabili, maggiorata di 20 punti percentuali per le piccole imprese, 10 punti percentuali per le medie imprese;

b) 30% (trenta percento) delle spese ammissibili per gli investimenti diretti alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui alla lettera a), maggiorata di 20 punti percentuali per le piccole imprese e di 10 punti percentuali per le medie imprese.

TITOLO III – INVESTIMENTI DESTINATI A PERSEGUIRE UN USO EFFICIENTE DELLE RISORSE

Con riferimento agli investimenti relativi all’introduzione di misure tese all’uso efficiente delle risorse e/o la circolarità del processo produttivo di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a), le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’articolo 47 del Regolamento GBER, pari al 40% (quaranta percento) dei costi agevolabili.

La predetta intensità può essere aumentata:

  • a) di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese;
  • b) di 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone a e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone c.

Con riferimento agli investimenti relativi al cambiamento fondamentale del processo produttivo di cui all’articolo 13, comma 2, lettera b), le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità indicate all’articolo 12, comma 3, del presente decreto.

Obiettivo – Finalità

Transizione industriale

Forma – Agevolazione

Contributo/Fondo perduto

Spesa Ammessa Minima

3.000.000,00 €

Spesa Ammessa Massima

20.000.000,00 €

Costi Ammessi

Fabbricati e terreni, Impianti/Macchinari/Attrezzature, Servizi, brevetti e licenze, Opere murarie, Software
Tipologia soggetto
Impresa

Dimensione

Microimpresa, Piccola Impresa, Media Impresa, Grande Impresa

Settore attività

Manufatturiero, Efficienza Energetica

Regioni

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Umbria, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Veneto

Ambito territoriale speciale

Non applicabile

Stanziamento incentivo

400.000.000,00 €

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