Cos’è
L’articolo 1, comma 1090, della legge 27 dicembre 2017, n.205 ha istituto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo per il commercio equo e solidale, con una dotazione di un milione di euro annui a decorrere dall’anno 2018. Le pubbliche amministrazioni che bandiscono gare di appalto per la fornitura di prodotti di consumo alle proprie strutture possono prevedere, nei capitolati di gara, meccanismi che promuovono l’utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale. In favore delle imprese aggiudicatrici è riconosciuto, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto dei prodotti del commercio equo e solidale previsti nell’oggetto del bando. Con decreto direttoriale del 19 settembre 2023 vengono riaperti dalle 12 del 20 settembre 2023 alle 12 del 30 settembre 2023 i termini di presentazione delle domande.
A chi si rivolge
Il Fondo per i prodotti del commercio equo e solidale si rivolge alle imprese che alla data di presentazione della domanda di agevolazione:devono essere aggiudicatarie di gare di appalto bandite da pubbliche amministrazioni che, in conformità a quanto previsto nei relativi capitolati di gara, abbiano fornito, in virtù di rapporto contrattuale in essere alla data del decreto direttoriale del 31 luglio 2023 n. 518, prodotti del commercio equo e solidale;devono essere regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese;devono risultare in attività;devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;non devono trovarsi in una situazione di difficoltà, così come definita dall’articolo 2, comma 18 del regolamento n. 651/2014;devono essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;devono essere in regola con gli adempimenti fiscali;devono aver restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero a vario e/o diverso titolo;devono essere iscritte presso INPS o INAIL e abbiano una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC). Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni le imprese:nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione dell’istanza di rimborso, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;che abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea ai sensi del D. P. C. M. 23 maggio 2007 (“Impegno Deggendorf”).
Cosa prevede
Le agevolazioni sono concesse nella forma di rimborso fino al 15% dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto dei prodotti del commercio equo e solidale previsti nell’oggetto del bando di gara. Il rimborso massimo concedibile a ciascun beneficiario non può, comunque, eccedere l’importo di 10.000,00 euro. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per l’acquisto di prodotti del commercio equo e solidale inerenti materie prime, semilavorati e materiali di consumo. Ai fini dell’ammissibilità, le spese devono:essere determinate sulla base degli importi di fattura;la fattura elettronica dovrà fare esplicito riferimento al costo unitario del bene fornito, più eventuali dazi doganali, trasporto e imballo. Sono escluse dalle agevolazioni tutte le spese non strettamente inerenti le voci di costo di cui sopra.