Cos’è
Fondo di sostegno ai comuni marginali Concessione di contributi ai sensi dell’art. 2, comma2, lettere a) e c) del dpcm – 30 settembre 2021Finanziamento annualità 2021 rivolto a:A) l’apertura di attività commerciali, artigianali o professionali C) trasferimento di residenza e dimora abituale
A chi si rivolge
1. Oggetto presente del Bando è la concessione di contributi per le categorie d’intervento di cuiall’art. 2,comma 2, del DPCM del 30/09/2021 lettera a) e c):- Categoria a) “adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del comune daconcedere in comodato d’uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, perl’apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività”- Categoria c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e diristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite massimo di 5.000,00 euro a beneficiario.
Cosa prevede
Sono ammissibili a contributo le spese di seguito elencate:a) Opere murarie ed impiantistiche, strettamente necessarie all’adeguamento dei locali ed aree esterne della struttura, al fine di consentire l’esercizio dell’attività commerciale, artigianale oprofessionale presso la stessa.2. L’imposta sul valore aggiunto (Iva) rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal destinatario finale. Nel caso in cui il destinatario finale operi in unregime fiscale che gli consenta di recuperare l’IVA sulle attività che realizza nell’ambito del progetto(indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vannoindicati al netto dell’IVA; diversamente, se l’IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell’IVA. Pertanto, l’IVA pagata recuperabile non è ammissibile.