Cos’è
La legge 178 del 2020 all’art. 1, comma 196 rinomina il precedente Fondo previsto dall’articolo 1, comma 65-ter istituendo il “Fondo di sostegno ai Comuni marginali”. La finalità è quella di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei Comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche.
A chi si rivolge
Possono beneficiare del contributo per l’avvio di attività commerciali, artigianali e agricole coloro in possesso dei seguenti requisiti:-Piccole e Medie imprese (PMI) così come definite dall’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 (ess.mm.ii.) o persone fisiche o giuridiche che intraprendano una nuova attività economica nel comune di Colledimezzo e intendano mantenerle in esercizio per almeno 5 anni dalla data di dichiarazione di inizioattività. Possono beneficiare delle risorse anche le attività già esistenti che avviino una nuova attivitàeconomica nel territorio comunale. I finanziamenti non possono essere erogati in favore delle attivitàeconomiche già costituite sul territorio del comune che si limitano semplicemente a trasferire la propriasede nel medesimo territorio comunale;-Soggetti non sottoposti alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decretolegislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con lapubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; non sono in difficoltà secondo la definizione di cui all’art. 2 par. 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (e ss.mm.ii.);-attività regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese;-attività non in stato di liquidazione, di fallimento o concordato preventivo;2) Possono beneficiare del contributo per l’adeguamento di un immobile comunale, per l’apertura di attività commerciali, artigianali o professionali, le PMI, le persone fisiche o giuridiche in possesso dei seguenti requisiti:-Iscrizione nel registro delle imprese;-Assenze di sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; nonsono in difficoltà secondo la definizione di cui all’art. 2 par. 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (ess.mm.ii.);-Assenza di stato di liquidazione, di fallimento o concordato preventivo;3) Possono beneficiare del contributo coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario.
Cosa prevede
Concessione di un contributo per:- l’avvio un’ attività economica per l’acquisto di attrezzatura, ecc..; – le spese di ristrutturazione dell’immobile, ai soggetti che trasferiscono la propria residenza.