Cos’è
Il fondo per sostenere l’industria conciaria, istituito dall’art. 8, comma 2-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, ha come obiettivo la tutela delle filiere e la programmazione di attività di progettazione, di sperimentazione, di ricerca e di sviluppo nel settore conciario, gravemente danneggiato dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Lo strumento ha una dotazione complessiva di 10 milioni di euro. Il decreto interministeriale 30 dicembre 2021 in attuazione dell’articolo 8, comma 2-quater del citato decreto-legge 25 maggio 2021, stabilisce le modalità di erogazione delle risorse del fondo, individuando i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili, nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese, anche al fine del rispetto del limite massimo di spesa. Con Decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 settembre 2022 sono definiti termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione, oltre che ulteriori elementi utili alla corretta attuazione dell’intervento.
A chi si rivolge
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese operanti nell’industria conciaria e facenti parte dei distretti conciari localizzati nelle Regioni Campania, Lombardia, Marche, Toscana e Veneto. Il relativo elenco dei Comuni è riportato nell’allegato n. 1 al decreto direttoriale.
Cosa prevede
L’incentivo promuove la realizzazione di progetti in grado di accrescere la competitività delle imprese proponenti e con ricadute positive sul distretto conciario di appartenenza, volti alla realizzazione di programmi di investimento dotati di elevato contenuto di innovazione e sostenibilità, che possono anche includere lo svolgimento di attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale, purché queste ultime siano strettamente connesse e funzionali alle finalità del progetto e comunque non preponderanti nell’ambito del complessivo programma di spesa. In particolare, le iniziative imprenditoriali devono essere dirette alla realizzazione di una delle seguenti finalità: a) introduzione, nell’attività dell’impresa proponente, di innovazioni di prodotto o processo per la realizzazione di almeno uno dei seguenti obiettivi: – a.1) ampliamento della gamma dei prodotti e/o servizi o loro significativa ridefinizione tecnologica in senso innovativo; – a.2) introduzione di contenuti e processi digitali. b) minimizzazione, secondo principi di ecosostenibilità ed economia circolare, degli impatti ambientali dei processi produttivi; c) creazione o consolidamento di strumenti di condivisione e integrazione di attività, conoscenze e competenze relative alla filiera del settore conciario, attraverso la creazione di idonee piattaforme e strutture di condivisione o animazione, in grado di favorire l’innovazione e l’internazionalizzazione delle imprese del settore conciario. I progetti aventi le caratteristiche predette possono essere presentati anche nell’ambito di progetti integrati di distretto, qualora l’integrazione progettuale consenta alle imprese proponenti di realizzare effettivi vantaggi competitivi, anche secondo una logica di filiera. Il progetto integrato di distretto deve prevedere più progetti coordinati proposti da imprese operanti nell’industria conciaria. I progetti devono prevedere spese ammissibili complessivamente non inferiori a euro 50.000,00 (cinquantamila) e non superiori a euro 200.000,00 (duecentomila). Nel caso di presentazione di progetti integrati di distretto diretti alla realizzazione della finalità di cui alla lettera c) e che prevedono l’integrazione di almeno 5 progetti, la soglia massima delle spese ammissibili, limitatamente a uno dei progetti inclusi nel progetto integrato di distretto, è innalzata a euro 500.000,00 (cinquecentomila). I progetti devono inoltre garantire la sostenibilità ambientale degli investimenti ed essere ultimati entro 18 (diciotto) mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Le agevolazioni, in forma di contributo a fondo perduto, sono concesse nella misura del 50% delle spese ammissibili, nei limiti della dotazione finanziaria del decreto, pari a euro 10.000.000,00, ai sensi e nel rispetto del regolamento de minimis. Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.