Cos’è
Il bando viene emanato per dare attuazione alla sottomisura 16.9 “ Diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità”. Il bando è finalizzato a promuovere la realizzazione di progetti volti a sostenere forme di cooperazione tra aziende agricole e soggetti a finalità sociale in cui l’attività agricola è funzionale alla realizzazione di servizi sociali volti all’inclusione lavorativa, sociale, terapeutico-riabilitativa di soggetti svantaggiati. GAL F. A. R. Maremma Misura 19.2 – Sottomisura 16.2
A chi si rivolge
Il bando è rivolto a micro, piccole e medie imprese operanti nei territori rientranti nei territori del GAL Maremma. All’atto di presentazione della domanda i soggetti interessati alla realizzazione del progetto devono essere costituiti o devono impegnarsi a costituirsi sotto forma di associazione temporanea di impresa (ATI) o associazione temporanea di scopo (ATS). L’ATI/ATS deve essere composta da almeno due aziende agricole o forestali in forma singola o associata e può inoltre comprendere una o più tra le seguenti tipologie di soggetti purché vi sia coerenza tra gli scopi indicati nel proprio statuto o atto costitutivo e le finalità del bando:- soggetti pubblici tra quelli che hanno funzioni di programmazione e gestione dei servizi e degli interventi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali per gli ambiti territoriali di riferimento del progetto ai sensi delle L. R. 40/05 e L. R. 41/05, o:1. Società della Salute e/o Comuni ad essa associati;2. Aziende sanitarie, 3. Comuni in gestione singola o associata laddove non presente nel territorio di riferimento una Società della Salute;- Cooperative sociali costituite ai sensi dell’art. 8 della L. n. 381/1991 e s.m.i. e iscritte all’Albo della Regione Toscana di cui all’art. 3 della L. R. n. 87/1997 e s.m.i.- Organizzazioni di Volontariato iscritte nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato (ai sensi della L. R. n. 28/1993 e s.m.i) attive in uno dei seguenti settori di intervento: sociale, sanitario, sociosanitario.- Associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro regionale delle Associazioni di Promozione sociale (ai sensi della L. R. n. 42/2002 e s.m.i) attive in uno dei seguenti settori di intervento: sociale, sanitario, socio-sanitario.- Cooperative di comunità costituite ai sensi dell’art. 11 bis della L. R. 73/2005;- Fondazioni attive nella progettazione e nella realizzazione di interventi e servizi sociali;- Organizzazioni professionali, associazioni di categoria delle filiere agricole e organizzazionisindacali;- Università degli studi ed Enti di ricerca.
Cosa prevede
Il sostegno è rivolto ai partenariati che intendono promuovere progetti finalizzati alla fornitura di servizi sociali alle comunità locali rivolti ai soggetti svantaggiati. L’intervento è distinto nelle seguenti attività:Attività A) il sostegno è concesso per la costituzione, l’organizzazione, il coordinamento, gli studi propedeutici e l’animazione della forma associata dei soggetti coinvolti nel partenariato al fine di sviluppare rapporti di cooperazione tra diversi operatori;Attività B) il sostegno è concesso per la costituzione, l’organizzazione, il coordinamento, gli studi propedeutici e l’animazione della forma associata dei soggetti coinvolti nel partenariato al fine di sviluppare rapporti di cooperazione tra diversi operatori nonché per la realizzazione del progetto operativo volto all’accoglienza di persone con disabilità e/o svantaggio. Il sostegno previsto dalla sottomisura 16.9 è concesso in forma di contributo in conto capitale ed è pari al 90% delle spese sostenute e ammesse a finanziamento. L’importo massimo del contributo concedibile per ciascun progetto è di 20.000,00 Euro nel caso in cui l’intervento riguardi il solo sostegno alle spese sostenute per la costituzione, l’organizzazione, il coordinamento, gli studi propedeutici e l’animazione della forma associata dei soggetti coinvolti nel partenariato (Attività A) e di 100.000,00 Euro nel caso in cui siano sostenute anche le spese per la realizzazione del progetto operativo volto all’accoglienza in azienda dei soggetti svantaggiati (Attività B).