Cos’è
La misura agevolativa “Credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS)” è un contributo sotto forma di credito d’imposta, riconosciuto per gli investimenti realizzati nelle zone logistiche semplificate (ZLS) di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
A chi si rivolge
L’agevolazione si rivolge a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nelle ZLS in relazione agli investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite ex articolo 107.3 lett. c) del TFUE delle ZLS.
Cosa prevede
Sono agevolabili gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014, realizzati dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024 relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZLS, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva . Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014. Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il cinquanta per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato.