Cos’è
Concessione agli Enti del Terzo Settore, ai sensi dell’articolo 8, comma 48, della legge regionale 22/2022, di contributi a sollievo dei costi sostenuti per l’acquisto di autoveicoli di categoria M1 e M2, come classificati dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modifiche, allestiti per il trasporto di persone con disabilità, delle persone fragili, delle persone con limitata autosufficienza o anziane.
A chi si rivolge
Possono beneficiare dei contributi, previsti dall’articolo 1, gli ETS, iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) individuati all’articolo 4 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) aventi sede legale o unità operativa sul territorio regionale e aventi quali finalità statutarie la tutela e la promozione sociale delle persone con disabilità, fragili, con limitata autosufficienza o anziane.
Cosa prevede
Sono oggetto di contributo regionale i costi connessi all’acquisto di autoveicoli di categoria M1 e M2, come classificati dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modifiche, allestiti per il trasporto di persone con disabilità, delle persone fragili, delle persone con limitata autosufficienza o anziane. I veicoli di categoria M1 e M2, già acquistati o da acquistarsi, devono avere emissioni di CO2 non superiori ai limiti consentiti dalla normativa nazionale ed europea vigente al momento dell’acquisto, Classe Euro 6 o superiore. In ogni caso i veicoli devono essere immatricolati in Italia da meno di tre anni dalla data di presentazione della domanda. L’acquisto può avvenire anche a conclusione di un leasing finanziario. L’allestimento del veicolo M1 o M2 deve risultare dalla relativa carta di circolazione.