Cos’è
Contributo a fondo perduto per spese connesse all’avvio e al funzionamento dei primi tre anni di attività di uno studio associato o di una società tra professionisti. L’ammontare del contributo è pari al 50% delle spese ammesse.È elevato al 70% delle spese ammesse nel caso di forme associate o societarie di attività professionali composte esclusivamente da giovani professionisti che non hanno ancora compiuto 36 anni. Il contributo minimo è pari a 1.500,00 euro e il contributo massimo è pari a 30.000,00 euro. La domanda di contributo deve essere presentate in bollo (16,00 euro) esclusivamente tramite sistema telematico dedicato e accessibile dal sito web della Regione FVG (vedi link presente in questa pagina alla voce “Link istituzionale”).ll triennio corrisponde ai primi tre anni di svolgimento dell’attività professionale in forma associata o societaria decorrenti dalla data di rilascio del certificato di attribuzione del numero di partita I. V. A. da parte dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente. La domanda può essere presentata per due volte nell’arco del triennio, fino al raggiungimento del limite massimo di contributo pari a 30.000,00 euro. Non sono finanziabili le domande presentate successivamente alla scadenza del termine del triennio di attività. In deroga, le domande di contributo presentate esclusivamente per spese già sostenute nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, effettuate nel triennio di attività, possono essere presentate entro sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del triennio stesso.
A chi si rivolge
1) Studi associati e società, diverse dalle società tra professionisti (STP), composti esclusivamente da soggetti appartenenti ad almeno una delle seguenti tipologie:- professionisti ordinistici regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali;- professionisti non ordinistici, titolari di forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell’esercizio dell’attività professionale, iscritti in qualità di professionisti ad un’associazione inserita nel Registro regionale previsto dall’ art. 4 della LR 13/2004;- professionisti non ordinistici, titolari di forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell’esercizio dell’attività professionale, iscritti in qualità di professionisti ad una associazione professionale inserita, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), nell’Elenco delle associazioni professionali che rilasciano l’attestato di qualità dei servizi, pubblicato dal Ministero delle imprese e del Made in Italy nel proprio sito internet;- professionisti, titolari di forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell’esercizio dell’attività professionale, iscritti in qualità di professionisti ad albi o elenchi tenuti da Amministrazioni pubbliche o Enti pubblici.2) Società tra professionisti (STP) costituite ai sensi dell’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, regolarmente iscritte al registro delle imprese e presso l’ordine o il collegio professionale di appartenenza, secondo quanto disposto dal decreto del Ministro della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34 (Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183). Il richiedente (studio associato o società) deve:- svolgere esclusivamente di un’attività libera e professionale- avere iniziato l’attività professionale in forma associata o societaria da non più di tre anni decorrenti dalla data di rilascio del certificato di attribuzione della partita IVA dello studio associato o della società.- avere la sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia. Sono esclusi dal beneficio:- gli studi associati e le società che hanno tra i componenti, lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata dall’I. N. P. S. o da altre casse pubbliche o private, collaboratori di impresa familiare, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, titolari di impresa individuale, amministratori di società di persone o di capitali, diverse da quelle per cui si richiede il contributo- le società di fatto e le società unipersonali. I requisiti devono essere posseduti per l’intera durata del periodo contributivo, che inizia dalla data di presentazione della domanda e si conclude con la presentazione della rendicontazione della spesa sostenuta. Qualora nella domanda di contributo siano inserite spese sostenute nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, l’inizio del periodo contributivo coincide con la data del primo documento di spesa ammesso a contributo.
Cosa prevede
Sono ammesse a contributo le spese strettamente connesse all’avvio e al funzionamento dei primi tre anni di attività professionale, sostenute nel triennio. ll piano di spesa può comprendere spese sostenute nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda (fatture completamente pagate) e/o spese da sostenere successivamente la data di presentazione della domanda e entro il termine di realizzazione degli interventi (preventivi o fatture non completamente pagate). Voci di spesa ammissibile a contributo:- attrezzature tecnologiche finalizzate all’impianto e allo svolgimento dell’attività, beni strumentali, macchine d’ufficio, attrezzature e hardware; con l’esclusione dei beni di facili consumo- arredi- spese obbligatorie per l’esercizio della professione mediante l’utilizzo di strumentazione professionale- software- realizzazione o revisione di un sito internet- spese per l’attivazione di un indirizzo di posta elettronica certificata e suo mantenimento- sistemi di sicurezza per contrastare atti criminosi, quali impianti di allarme, blindature, porte e rafforzamento serrature, telecamere antirapina e sistemi antifurto, casseforti, nonché interventi similari; tali spese non possono essere effettuate per l’abitazione principale- iscrizione a associazioni o enti che favoriscono e tutelano la professione ed erogano servizi connessi con l’attività professionale esercitata- abbonamenti a pubblicazioni specializzate e a banche dati- testi- materiali e servizi relativi a pubblicità e attività promozionali- adempimenti previsti per legge per l’avvio e l’esercizio dell’attività professionale, consistenti in: contributi minimi per oneri previdenziali, premio di assicurazione per la responsabilità professionale e la tutela legale, se obbligatoria, e spese connesse con l’iscrizione a Ordini e Collegi professionali, con l’esclusione dei corsi di formazione e aggiornamento professionale- adeguamento o ristrutturazione dei locali adibiti o da adibire all’esercizio dell’attività professionale, se diversi dall’abitazione principale. Qualora l’utilizzo dell’immobile oggetto di spese di adeguamento o ristrutturazione sia condiviso con altri soggetti le spese di ristrutturazione sono riconosciute esclusivamente per la quota parte riferita ai locali utilizzati dal beneficiario per l’esercizio dell’attività professionale Rientrano le spese sostenute per opere edili, per realizzazione o adeguamento di impiantistica generale e relative spese di progettazione, direzione e collaudo, nei limiti massimi fissati ai sensi del decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 453 (legge regionale 31 maggio 2002, n.14 articolo 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generale e di collaudo). Il limite massimo di spesa è pari a 10.000,00 euro e i locali oggetto dell’intervento devono essere di proprietà del beneficiario o nella disponibilità dello stesso mediante adeguato titolo almeno fino al termine di scadenza del vincolo di destinazione di cui all’articolo 13 del D. P. Reg. 221/Pres./2015 e smi.- locazione di immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente all’esercizio dell’attività professionale, se diversi dall’abitazione principale, nel limite massimo di spesa pari a 10.000,00 euro e per il periodo massimo finanziabile di dodici mesi- premio e spese di istruttoria per l’ottenimento di garanzie, in forma di fideiussioni, rilasciate nell’interesse del beneficiario da banche o istituti assicurativi, nel limite di spesa massima pari a 2.000,00 euro- spese connesse all’attività di certificazione della spesa, relative alle modalità di rendicontazione di cui all’articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, nel limite massimo di 1.000,00 euro Le spese ammissibili sono al netto dell’IVA. Sono ammissibili le spese al lordo dell’IVA qualora l’imposta sia indetraibile e rappresenti un costo riconoscibile