Cos’è
Sostegno economico alle imprese che assumono apprendisti ex art. 43 del D.lgs 81/2015 (apprendistato di 1° livello) quale remunerazione delle attività di formazione interna erogata.
A chi si rivolge
Imprese che attivano contratti di apprendistato di 1° livello finalizzati all’acquisizione di qualifica e diploma professionale e certificato di specializzazione tecnica superiore
Cosa prevede
Il contributo viene concesso all’impresa nella misura massima di seguito specificata:a) fino a 4.200 € per ogni apprendista e per ogni anno di corso quale remunerazione delle attività di formazione interna svolte nel corso dell’annualità: detto contributo viene erogato sulla base dei riscontri effettuati dalla Regione a partire dalla documentazione sotto richiamata e può essere erogato una sola volta per apprendista all’interno della medesima impresa con riferimento ad ogni anno di corso. Nel caso in cui l’allievo, nel corso di una stessa annualità formativa, sottoscriva più contratti in imprese diverse, queste hanno diritto di accedere al contributo secondo le regole previste. Il contributoè comunque dovuto, secondo la quantificazione effettuata dalla Regione a consuntivo, anche in caso di cessazione anticipata del contratto di apprendistato di primo livello e in caso di mancata acquisizione del titolo finale da parte dell’apprendista. b) fino ad ulteriori 2.100 €, riferiti all’ultimo anno di corso ed erogabili alle seguenti condizioni:i. ottenimento del titolo da parte dell’apprendista coinvolto;ii. prosecuzione con un contratto di lavoro qualificato subordinato a tempo indeterminato o trasformazione in contratto di apprendistatoprofessionalizzante laddove possibile. Tale ulteriore quota di contributo viene erogata sulla base dei riscontri effettuati dalla Regione a partire dalla documentazione sotto richiamata che deve evidenziare un numero di ore di formazione interna aggiuntive rispetto a quelle che hanno concorso all’ottenimento del contributo di cui al punto a). Detto contributo può essere erogato una sola volta all’impresa in riferimento allo stesso lavoratore. I contributi di cui ai punti a) e b) sono incrementabili del 30% nel caso i giovani assunti con tale tipologia contrattuale siano portatori di disabilità certificata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Resta inteso che tale incremento deve corrispondere ad ulteriori ore di formazione interna erogate, aggiuntive rispetto a quelle computate per l’erogazione dei contributi ordinariamente previsti. Al contributo è applicata, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), una ritenuta d’acconto del 4%.