Cos’è
Contributo a fondo perduto per le spese di formazione sostenute nei primi tre anni di attività professionale in forma individuale, associata o societaria. L’importo del contributo complessivamente concesso al medesimo beneficiario non può superare il limite massimo di 10.000,00 euro. L’ammontare del contributo è pari a:- 90% delle spese ammissibili, qualora alla data di presentazione della domanda di contributo non sia ancora mai stata presentata alcuna dichiarazione relativa al fatturato;- 70% delle spese ammissibili, qualora il volume d’affari desumibile dall’ultima dichiarazione IVA presentata ovvero il totale dei componenti positivi, desumibile dall’ultima dichiarazione Unico persone fisiche presentata, risulti essere inferiore a 20.000,00 euro;- 50% delle spese ammissibili, qualora il volume d’affari, desumibile dall’ultima dichiarazione IVA presentata ovvero il totale dei componenti positivi, desumibile dall’ultima dichiarazione Unico persone fisiche presentata, risulti essere compreso tra 20.000,00 e 40.000,00 euro;- 30% delle spese ammissibili, qualora il volume d’affari, desumibile dall’ultima dichiarazione IVA presentata ovvero il totale dei componenti positivi, desumibile dall’ultima dichiarazione Unico persone fisiche presentata, risulti essere superiore a 40.000,00 euro. Il triennio corrisponde ai primi tre anni di svolgimento dell’attività professionale in forma individuale decorrenti dalla data di rilascio del certificato di attribuzione del numero di partita I. V. A. da parte dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente. Nel caso in cui sia intervenuta la variazione del codice attività (ATECO) l’inizio del triennio coincide con la data di variazione del codice attività. La variazione deve essere riferita ad un’attività professionale che non avrebbe potuto essere esercitata con il codice attività già posseduto. La domanda di contributo deve essere presentata nel triennio, può essere riferita anche a più di un percorso formativo e può essere presentata per due volte nell’arco del triennio, fino al raggiungimento del limite massimo di contributo pari a euro 10.000,00. La seconda domanda di contributo può essere presentata solo dopo l’avvenuta presentazione all’ufficio della rendicontazione relativa alla prima domanda. Inoltre, la domanda può essere presentata entro 60 giorni decorrenti dalla scadenza del triennio, se è riferita esclusivamente a spese sostenute nei dodici mesi precedenti la data della domanda ed effettuate nel triennio. Le domande di contributo devono essere presentate in bollo (16,00 euro) alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia sulla modulistica resa disponibile su sito web della Regione FVG (vedi link presente in questa pagina alla voce “Link istituzionale”).
A chi si rivolge
– Professionisti ordinistici regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali.- Professionisti non ordinistici che siano aderenti ad associazioni inserite nel registro regionale previsto dall’ art. 4 della LR 13/2004.- Professionisti non ordinistici, titolari di forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell’esercizio dell’attività professionale, iscritti ad una associazione professionale inserita, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), nell’elenco delle associazioni professionali che rilasciano l’attestato di qualità dei servizi, pubblicato dal Ministero delloe imprese e del Made in Italy nel proprio sito internet Il richiedente deve:-aver iniziato l’attività professionale da non più di tre anni, decorrenti dalla data di apertura di partita IVA in forma individuale, associata o societaria- avere la residenza in Friuli Venezia Giulia- avere la sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia-svolgere esclusivamente di un’attività libera e professionale in forma individuale, associata o societaria Il richiedente non deve essere lavoratore dipendente a tempo indeterminato, titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata dall’I. N. P. S. o da altre casse pubbliche o private, collaboratori di impresa familiare, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, titolari di impresa individuale amministratori di società di persone o di capitali. I requisiti devono essere posseduti dal beneficiario per l’intera durata del periodo contributivo, che inizia dalla data di presentazione della domanda e si conclude il giorno in cui il beneficiario presenta la rendicontazione della spesa sostenuta. Qualora nella domanda di contributo siano inserite spese sostenute nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, l’inizio del periodo contributivo coincide con la data del primo documento di spesa ammesso a contributo.
Cosa prevede
Sono ammesse a contributo le spese per la partecipazione ad attività formative, connesse con l’attività esercitata, finalizzate a rafforzare e aggiornare i livelli di competenza e le abilità individuali. Il percorso formativo deve:-essere realizzato da organismi di formazione accreditati, enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole o università- iniziare in una data compresa tra la data di inizio attività e la scadenza del triennio- concludersi, non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza del triennio, con il rilascio di un titolo ovvero di un certificato rilasciato dall’ente erogatore che attesti le competenze acquisite nel percorso formativo Sono esclusi i percorsi svolti tramite formazione a distanza Tipologie di spesa ammissibili a contributo: – spese di iscrizione per la frequenza del percorso formativo- acquisto di testi connessi al percorso formativo- premio e spese di istruttoria per l’ottenimento di garanzie, in forma di fideiussioni, rilasciate nell’interesse del professionista beneficiario da banche o istituti assicurativi Se la sede del corso dista almeno 100 km dalla residenza del richiedente sono ammissibili anche:- spese di viaggio (max 3 percorsi A/R in aereo, treno o pullman)- spese accessorie di soggiorno, calcolate con riferimento al paese estero di svolgimento del corso (Allegato A del D. P. Reg 102/Pres./2017) e alla durata del percorso formativo.