Cos’è
Contributo a fondo perduto a giovani professionisti per spese di formazione all’estero. L’importo del contributo complessivamente concesso al medesimo beneficiario non può superare il limite massimo di 10.000,00 euro. L’ammontare del contributo è pari a:- 90% delle spese ammissibili, qualora la domanda di contributo sia presentata esclusivamente per spese sostenute nei ventiquattro mesi precedenti la data di conseguimento dell’abilitazione professionale ovvero non sia ancora mai stata presentata alcuna dichiarazione relativa al fatturato;- 70% delle spese ammissibili, qualora il volume d’affari desumibile dall’ultima dichiarazione IVA presentata ovvero il totale dei componenti positivi, desumibile dall’ultima dichiarazione Unico persone fisiche presentata, risulti essere inferiore a 20.000,00 euro;- 50% delle spese ammissibili, qualora il volume d’affari, desumibile dall’ultima dichiarazione IVA presentata ovvero il totale dei componenti positivi, desumibile dall’ultima dichiarazione Unico persone fisiche presentata, risulti essere compreso tra 20.000,00 e 40.000,00 euro;- 30% delle spese ammissibili, qualora il volume d’affari, desumibile dall’ultima dichiarazione IVA presentata ovvero il totale dei componenti positivi, desumibile dall’ultima dichiarazione Unico persone fisiche presentata, risulti essere superiore a 40.000,00 euro. La domanda di contributo può essere riferita anche a più di un percorso formativo e può essere presentata per due volte, prima del compimento del 36° anno di età, fino al raggiungimento del limite massimo di contributo pari a euro 10.000,00. Le domande devono essere presentate prima dell’avvio del percorso formativo. Se la domanda di contributo è riferita esclusivamente a spese sostenute nei ventiquattro mesi precedenti la data di conseguimento dell’abilitazione professionale, la stessa deve essere presentata prima del compimento del 36° anno di età ed entro novanta giorni decorrenti dalla data di iscrizione all’albo o all’elenco ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile ovvero all’associazione professionale di riferimento. La seconda domanda di contributo può essere presentata solo dopo l’avvenuta presentazione all’ufficio della rendicontazione relativa alla prima domanda. Le domande di contributo devono essere presentate in bollo (16,00 euro) alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia sulla modulistica resa disponibile su sito web della Regione FVG (vedi link presente in questa pagina alla voce “Link istituzionale”).
A chi si rivolge
– Professionisti ordinistici regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali.- Professionisti non ordinistici che siano aderenti ad associazioni inserite nel registro regionale previsto dall’ art. 4 della LR 13/2004.- Professionisti non ordinistici iscritti ad una associazione professionale inserita, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), nell’elenco delle associazioni professionali che rilasciano l’attestato di qualità dei servizi, pubblicato dal Ministero delle imprese e del Made in Italy nel proprio sito internet. Il richiedente deve:- avere la residenza, il domicilio fiscale, la sede legale o sede operativa in Friuli Venezia Giulia- avere in’età non superiore a 35 anni- svolgere esclusivamente di un’attività libera e professionale Inoltre, il richiedente non deve essere lavoratore dipendente a tempo indeterminato, collaboratore di impresa familiare, artigiano, commerciante, coltivatore diretto, titolare di impresa individuale, amministratore di società di persone o di capitali I requisiti sopra citati devono essere posseduti dal beneficiario per l’intera durata del periodo contributivo, che inizia dalla data di presentazione della domanda e si conclude il giorno in cui il beneficiario presenta la rendicontazione della spesa sostenuta. Il requisito dell’età deve essere posseduto esclusivamente al momento della presentazione della domanda di contributo.
Cosa prevede
Sono ammesse a contributo le spese per la partecipazione ad attività formative, connesse con l’attività esercitata, finalizzate ad innalzare i livelli di competenza e le abilità individuali dei professionisti. Le spese possono essere riferite a spese da sostenere e/o spese sostenute nei 24 mesi precedenti la data di conseguimento dell’abilitazione professionale. Il percorso formativo deve:- essere realizzato esclusivamente all’estero da organismi di formazione accreditati, enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole o università- concludersi con il rilascio di un titolo ovvero di un certificato rilasciato dall’ente erogatore che attesti le competenze acquisite nel percorso formativo Sono esclusi i percorsi svolti tramite formazione a distanza. Tipologie di spesa ammissibile a contributo: – spese di iscrizione per la frequenza del percorso formativo;- acquisto di testi connessi al percorso formativo;- premio e spese di istruttoria per l’ottenimento di garanzie, in forma di fideiussioni, rilasciate nell’interesse del professionista beneficiario da banche o istituti assicurativi;- spese di viaggio (percorsi A/R in aereo, treno o pullman)- spese accessorie di soggiorno, calcolate con riferimento al paese estero di svolgimento del corso (Allegato A del D. P. Reg 036/Pres./ 2017) e alla durata del percorso formativo