Il decreto, relativo agli incentivi per le comunità energetiche rinnovabili, disciplina le modalità di incentivazione per sostenere l’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile.
Soggetti ammissibili
I soggetti beneficiari delle tariffe incentivanti sono le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile o CACER.
Interventi ammisibili
Gli incentivi si applicano a impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, inseriti all’interno delle configurazioni sopra individuate nel rispetto dei seguenti requisiti:
- a) la potenza nominale massima del singolo impianto, o dell’intervento di potenziamento, risulta non superiore a 1 MW;
- b) le CACER che accedono agli incentivi di cui al presente Titolo sono realizzate nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 30 e 31
del decreto legislativo n. 199 del 2021 e operano, in interazione con il sistema energetico, secondo le modalità individuate dall’articolo 32 del medesimo decreto legislativo; - c) le Comunità energetiche rinnovabili risultano già regolarmente costituite alla data di entrata in esercizio degli impianti che accedono al beneficio, e prevedono, nel caso di imprese, che la loro partecipazione in qualità di soci o membri sia consentita esclusivamente per le PMI;
- d) gli impianti di produzione e i punti di prelievo facenti parte delle CACER sono connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell’area sottesa alla medesima cabina primaria (mappa interattiva delle cabine primarie) fermo restando quanto disposto per le isole minori dall’articolo 32, comma 8, lettera
- e) del decreto legislativo n. 199 del 2021;
- e) gli impianti posseggono i requisiti prestazionali e di tutela ambientale, ivi inclusi i criteri di sostenibilità di cui all’Allegato 3, necessari anche per rispettare il principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e i requisiti costruttivi declinati nelle regole operative di cui all’articolo 11 del presente decreto;
- f) l’investimento concorre al raggiungimento degli obiettivi climatici di cui all’allegato VI al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- g) le CACER assicurano, mediante esplicita previsione statutaria, pattuizione privatistica, o, nel caso di autoconsumo individuale,
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all’Allegato 1, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione; le CACER assicurano altresì, completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali, che siano soci o membri o autoconsumatori che agiscono collettivamente facenti parte delle medesime configurazioni, sui benefici loro derivanti dall’accesso alla tariffa - incentivante di cui all’articolo 4;
- h) gli impianti rispettano i requisiti di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 199 del 2021.
Non è consentito l’accesso agli incentivi in tariffa incentivante:
- a) alle imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C
249 del 31 luglio 2014; - b) ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui all’articoli da 94 a 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;
- c) ai soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159; - d) alle imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea
che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno; - e) ai progetti relativi all’idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tCO2eq/t H2.
Agevolazione
Alla quota di energia condivisa nell’ambito delle CACER attraverso la porzione di rete di distribuzione sottesa alla cabina primaria è attribuita
una tariffa incentivante in forma di tariffa premio così calcolata:
Tariffa premio espressa in €/MWh
a) per impianti di potenza> 600 kW
TIP: 60 + max (0; 180 – Pz)
Dove Pz è il prezzo zonale orario dell’energia elettrica.
La tariffa premio non può eccedere il valore di 100 €/MWh.
b) per impianti di potenza > 200 kW e ≤600 kW
TIP: 70 + max (0; 180 – Pz)
Dove Pz è il prezzo zonale orario dell’energia elettrica.
La tariffa premio non può eccedere il valore di 110 €/MWh.
c) Per impianti di potenza ≤ 200 kW
TIP: 80 + max (0; 180 – Pz)
Dove Pz è il prezzo zonale orario dell’energia elettrica.
La tariffa premio non può eccedere il valore di 120 €/MWh
L’intera energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del produttore, con facoltà di cessione al GSE con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003. Il periodo di diritto alla tariffa incentivante decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto ed è pari a 20 anni, considerato al netto di eventuali fermate derivanti da cause di forza maggiore ovvero di fermate effettuate per la realizzazione di interventi di ammodernamento e potenziamento non incentivati.
Per i potenziamenti di impianti esistenti gli incentivi di cui al presente Titolo si applicano limitatamente alla nuova sezione di impianto ascrivibile
al potenziamento, nel limite di quanto previsto all’art. 3, comma 2, lettera a).
La tariffa spettante resta ferma per l’intero periodo di diritto agli incentivi.
- Per impianti fotovoltaici la tariffa premio, calcolata secondo le modalità di cui al primo paragrafo, è corretta per tenere conto dei diversi livelli di
insolazione: Regioni del Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo) + 4 €/MWh - Regioni del Nord (Emilia-Romagna, FriuliVenezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto) 10 €/MWh
Nei casi di cui è prevista l’erogazione di un contributo in conto capitale, a tariffa spettante è determinata come segue:
TIP Conto Capitale = Tip * (1 – F) dove F è un parametro che, nella generalità dei casi, varia linearmente tra 0, nel caso in cui non sia previsto alcun contributo in conto capitale, e un valore pari a 0,50, nel caso di contributo in conto capitale pari al 40% dell’investimento.
Tale fattore di riduzione non trova applicazione in relazione all’energia elettrica condivisa da punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale
Cumulabilità
Gli incentivi di cui al presente Titolo sono cumulabili con contributi in conto capitale nella misura massima del 40 per cento, nel rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento di cui all’art. 9 del Reg. (UE) 241/2021. In tal caso, l’incentivo è ridotto secondo le modalità di cui all’allegato 1. Le tariffe incentivanti non si applicano all’energia elettrica condivisa sottesa alla quota di potenza di impianti fotovoltaici che ha accesso al Superbonus.
Presentazione
A partire dall’8 aprile 2024 fino ad esaurimento fondi.