Cos’è
La Misura intende favorire la ripresa dell’attività delle scuole di sci localizzate neicomuni appartenenti ai comprensori sciistici del territorio regionale e danneggiate a seguitodella carenza di neve verificatasi nel periodo 1° novembre 2022-15 gennaio 2023. In particolare, l’obiettivo perseguito dalla Regione Toscana si realizza attraverso la concessionedi agevolazioni sotto forma di sovvenzione a fondo perduto per sostenere, le scuole di sci che,per effetto della carenza di neve nel suddetto periodo, hanno registrato una riduzione dialmeno il 30% del fatturato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
A chi si rivolge
La misura è rivolta a scuole di sci in possesso di regolare autorizzazione all’esercizio dell’attività, iscritte alla data del 31/10/2022 al Registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente o al Repertorio economico amministrativo (REA) o in possesso di partita IVA e che esercitano, inrelazione alla sede operativa destinataria dell’intervento presente nel territorio regionale,un’attività economica identificata come primaria nella sezione ATECO ISTAT 2007 P 85.51
Cosa prevede
Si prevede un contributo a fondo perduto a parziale ristoro della riduzione del fatturato e dei corrispettivi, verrà così determinato:• un contributo forfettario di 10.000,00 Euro erogato a tutti i soggetti ammissibili, nellimite del valore della perdita subita, ad eccezione delle scuole autorizzate ed iscrittenel Registro delle imprese successivamente alla data del 16 gennaio 2022, ma primadel 1 novembre 2022, alle quali sarà assegnato solo un contributo forfettario pari ad Euro 5.000,00;• un contributo ulteriore, sulle risorse finanziarie residue, determinato in proporzione allapercentuale della perdita subita, verificata in sede di ammissibilità, e comunque nonsuperiore al valore della perdita stessa, compreso il contributo forfettario di cui alpunto precedente. Il contributo è concesso ai sensi del Regolamento (CE) N. 1407/2013 relativoall’applicazione degli art. 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”).