Cos’è
Bando per agevolare le imprese aventi sede nel distretto del commercio della Valsaviore.
A chi si rivolge
È ammessa la partecipazione di imprese che soddisfino i seguenti requisiti: – essere MPMI ai sensi dell’allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014; – essere iscritte al Registro delle Imprese e risultare attive; – disporre di una unità locale, oppure impegnarsi ad aprire, entro il termine di conclusione del bando, una unità locale, che sia collocata all’interno dell’ambito territoriale del Distretto del Commercio e che: -o abbia vetrina su strada o sia situata al piano terreno degli edifici o all’interno delle corti; -o disponga di locali direttamente accessibili al pubblico, presso cui si esercita una attività di: – vendita al dettaglio di beni e/o servizi; – somministrazione di cibi e bevande; – prestazione di servizi alla persona;- non rientrare nel campo di esclusione di cui all’art. 1 del Reg. UE n. 1407/2013 “De minimis”; – non avere alcuno dei soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all’art. 67 del citato D. Lgs. In fase di erogazione finale del contributo, le imprese beneficiarie dovranno essere in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, dovrà essere trattenuto l’importo corrispondente all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi della L. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis. Sono in ogni caso escluse le imprese che:- siano in possesso esclusivamente di codice Ateco per la vendita all’ingrosso (Codice 46 e sottocategorie)-Sono ammissibili le imprese operanti nel settore della vendita all’ingrosso che posseggano da visura camerale almeno un codice Ateco rientrante nei settori ammissibili- siano in possesso esclusivamente di codice Ateco relativo al settore alberghiero (codice 55 e sottocategorie);- sono ammissibili le imprese operanti nel settore alberghiero che posseggano da visura camerale almeno un codice Ateco rientrante nei settori ammissibili;- rientrino tra le sale gioco e le attività economiche che già abbiano e/o prevedano aree dedicateall’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo (intese quali spazi destinati agli apparecchi per il gioco di cui all’art. 110.6 del R. D. 18.06.1931 n.773 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” e allo stazionamento del giocatore all’interno di esercizi con diversa attività prevalente) e/o locali destinati a sala da gioco d’azzardo lecito;- artigiani con laboratorio: sono ammissibili solo qualora, accanto all’attività produttiva, dispongano anche di locali per la vendita al dettaglio;- operino nel servizio del commercio al dettaglio per il tramite di rivenditori automatici, ovvero senza presenza in loco di personale addetto all’attività di vendita o somministrazione;- svolgano attività di call center e internet point;- svolgano attività finanziarie, di intermediazione mobiliare;- svolgano attività compro oro, argento e simili;- non risultino in regola con le iscrizioni al Registro delle imprese e/o REA ed altri albi, ruoli e registri camerali obbligatori per le relative attività;- Imprese che operino nei seguenti settori/posseggano i seguenti codici ateco:o 47.78.94 dettaglio articoli per adulti;o 92.00.02 gestione apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o gettone;o 92.00.09 altre attività connesse a lotterie e scommesse. Sono ammissibili aspiranti imprenditori che soddisfino i seguenti requisiti: – non avere cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159; – avviare, prima dell’erogazione dell’agevolazione da parte del Comune competente, una attività economica che soddisfi i requisiti sopra previsti.
Cosa prevede
Contributo a Fondo perduto pari al 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di € 10.000,00. Tale contributo viene concesso per spese liberamente composte tra conto capitale e conto corrente, ma l’importo del contributo non può superare l’importo delle spese in conto capitale.