Cos’è
Il Bando definisce le modalità di accesso alle misure di sostegno rivolte alle imprese del settore turistico ricettivo al fine di rafforzarne la capacità di liquidità, e conseguentemente di supportarne gli investimenti, con ricadute attese anche negli altri settori della filiera turistica, secondo quanto stabilito dalla Legge regionale n. 17 del 22.11.2021 “Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale” , art. 12, commi 2, 3 e 4 “Sospensione di obblighi fiscali” e s.m.i., della Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/3 del 21.12.2022 e delle Direttive di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/6 del 27.04.2023, così come modificate e integrate dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/114 del 15.02.2024
A chi si rivolge
Possono presentare istanza di accesso le imprese che svolgono attività ricettive con i seguenti codici ATECO: 55.10.00 Alberghi 55.20.10 Villaggi turistici 55.20.20 Ostelli della gioventù 55.20.30 Rifugi di montagna 55.20.40 Colonie marine e montane 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 55.20.53 Attività di alloggio connesse alle aziende ittiche 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 55.90.10 Gestione di vagoni letto 55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
Cosa prevede
L’intervento a sostegno delle imprese di cui all’art. 6 consiste nell’erogazione di un finanziamento a condizioni di mercato il cui importo corrisponde ai 7/10 dell’Imposta sui redditi delle società (IRES) effettivamente versate negli anni dal 2017 al 2023, rispettivamente di competenza degli anni dal 2016 al 2022, secondo quanto stabilito dall’art. 5, comma 1, lettere c e d, delle Direttive di attuazione approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 4/114 del 15.02.2024. In combinazione con l’erogazione del finanziamento è prevista la concessione di un contributo per l’abbattimento degli interessi, sino all’importo massimo consentito dal regime di aiuti applicato