Cos’è
Il Comune di Monfalcone, comune capofila del Distretto del Commercio del Punto più a nord del Mediterraneo, predispone il presente bando finalizzato allo sviluppo tecnologico delle imprese, in particolare incentiva l’acquisto e l’attivazione di impianti e sistemi tecnologici necessari alla digitalizzazione dei processi produttivi, alla personalizzazione dei prodotti forniti e dei servizi erogati e lo sviluppo della digitalizzazione e l’implementazione dei sistemi di Information Technology (IT), nonché allo sviluppo sostenibile.
A chi si rivolge
Possono beneficiare del contributo le imprese che soddisfino i seguenti requisiti:• essere MPMI (Micro Piccole e Medie Imprese) ai sensi dell’allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014;• essere iscritte al Registro delle Imprese e risultare attive alla data di presentazione della domanda di contributo;• non trovarsi in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali in corso o aperte nei propri confronti prima della data di presentazione della domanda di contributo;• disporre di una unità locale che sia collocata all’interno dell’ambito territoriale del Distretto del Commercio (Comuni di: Monfalcone, Aquileia, Duino Aurisina, Grado, Muggia, Ronchi dei Legionari, San Canzian d’Isonzo, San Pier d’Isonzo, Staranzano) e che:- abbia vetrina su strada o sia situata al piano terreno degli edifici;- disponga di locali direttamente accessibili al pubblico, presso cui si esercita una attività di commercio o artigianato:- vendita al dettaglio di beni e/o servizi;- somministrazione di cibi e bevande;- prestazione di servizi alla persona;• non rientrare nel campo di esclusione di cui all’art. 1 del Reg. UE n. 1407/2013 “De minimis”;• Non sussistano nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D. Lgs. 6/09/2011 n. 159 “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”). Nota: in caso di società, tale dichiarazione andrà resa da tutti i soggetti indicati all’art. 85 del D. Lgs 6/09/2011 n. 159. Per accedere al contributo, le imprese che detengono apparecchi per il gioco d’azzardo lecito devono impegnarsi formalmente a rimuovere, alla scadenza del contratto di installazione stipulato con il concessionario, gli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito eventualmente detenuti a qualsiasi titolo e non possono procedere con nuove installazioni dalla data di presentazione della domanda di contributo e per i successivi tre anni dall’erogazione del contributo qualora l’installazione non sia già inibita dalla mappa per l’individuazione luoghi sensibili ai sensi della L. R. 8/2013. I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
Cosa prevede
Sono ammissibili le spese individuate all’articolo 13, comma 3 della legge regionale n. 3/2021 e relative alle seguenti tipologie di interventi:a) all’acquisto e l’attivazione di impianti e sistemi tecnologici necessari alla digitalizzazione dei processi produttivi;b) sviluppo tecnologico correlato alla personalizzazione dei prodotti forniti e dei servizi erogati;c) allo sviluppo della digitalizzazione e implementazione dei sistemi di Information Technology (IT) nonché allo sviluppo sostenibile. Le spese non ricomprese nei punti precedenti sono considerate non ammissibili;La spesa massima erogabile per gli interventi ritenuti ammissibili è pari al 50% della spesa sostenuta compresa di IVA e fino all’importo massimo pari a € 2.250,00 IVA inclusa, mentre non saranno finanziabili spese inferiori a € 1.000,00 IVA inclusa.