Domande frequenti – Agrivoltaico
Posso partecipare al bando Agrivoltaico se sono un “operatore agricolo” che ha registrato un volume di affari annuo inferiore a 7.000,00 euro nell'anno fiscale precedente a quello di partecipazione alle procedure di selezione delle iniziative?
No. Gli “operatori agricoli” che abbiano registrato un volume di affari annuo inferiore a euro 7.000,00 nell'anno fiscale precedente a quello di partecipazione alle procedure di selezione delle iniziative (e siano stati, dunque, esonerati dalla contabilità IVA) non possono partecipare al bando Agrivoltaico. Tale requisito si applica agli “operatori agricoli” che si configurano quale soggetto richiedente ovvero, in caso di ATI, che sono parte dell'associazione temporanea di imprese come risultante dall'atto costitutivo, anche in qualità di mandanti. Resta inteso che può presentare domanda il soccidario con un volume d'affari inferiore a 7.000,00 euro, a condizione che il valore del relativo contratto di soccida sia superiore a 7.000,00 euro nell'anno fiscale precedente all'anno di partecipazione alle procedure. Inoltre, le Società agricole di nuova costituzione (2024) o Società che non risultavano quali “operatori agricoli” nell'anno fiscale precedente a quello di partecipazione alle procedure di selezione, non possono partecipare al bando Agrivoltaico. Sono ugualmente esclusi gli operatori agricoli che, pur essendo esonerati dalla tenuta della contabilità IVA in ragione di un volume di affari inferiore a euro 7.000 nell'anno fiscale precedente a quello di partecipazione alle procedure di selezione, abbiano optato per un diverso regime di tenuta della contabilità IVA.
Di chi deve essere la disponibilità del terreno su cui si realizza il sistema agrivoltaico?
Si specifica che, per poter accedere agli incentivi ai sensi del D.M. n. 436 del 22 dicembre 2023 è necessario che la disponibilità del terreno su cui viene realizzato il sistema agrivoltaico sia attestata da parte del soggetto richiedente. In caso di ATI (costituita o costituenda) la disponibilità, in fase di iscrizione alle procedure competitive, può essere dimostrata da uno dei soggetti dell'ATI, fermo restando che all'atto dell'entrata in esercizio e per tutta la durata del periodo di incentivazione dell'impianto, la disponibilità del terreno ai fini dello svolgimento dell'attività agricola risulti in capo all'operatore agricolo che svolge le attività di competenza nell'ambito del sistema agrivoltaico.
Quali incentivi sono riconosciuti ai sistemi agrivoltaici?
L'incentivo previsto dal DM Agrivoltaico è composto da un contributo “in conto capitale” nella misura massima del 40% dei costi ammissibili e una tariffa incentivante “in conto esercizio”, applicata alla produzione di energia elettrica netta immessa in rete sotto forma di: -tariffa omnicomprensiva nel caso di impianti di potenza non superiore a 200 kW. In tal caso, il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell'energia elettrica immessa dall'impianto, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, una tariffa omnicomprensiva (Contratto TO); -tariffa incentivante per gli impianti di potenza superiore a 200 kW. L'energia elettrica prodotta resta nella disponibilità del produttore, che provvede autonomamente alla vendita dell'energia immessa. Il GSE calcola la differenza tra la tariffa spettante e il prezzo dell'energia elettrica zonale orario (Contratto Incentivo). Si precisa che il titolare dell'impianto di potenza non superiore a 200 kW può decidere (esclusivamente in fase di sottoscrizione del contratto) di non avvalersi della tariffa omnicomprensiva e provvedere autonomamente alla vendita sul mercato dell'energia immessa in rete.
È possibile riconoscere tra le spese ammissibili le fatture emesse da un soggetto riconducibile al Soggetto Richiedente per prestazioni legate alla realizzazione del sistema agrivoltaico?
No, non è possibile riconoscere tra le spese ammissibili le fatture che risultino emesse da un soggetto riconducibile al Soggetto Richiedente, nel caso di ATI da un soggetto riconducibile al mandatario o ai mandanti.
Ai fini del rispetto dell'obbligo di tracciabilità delle spese sostenute per la realizzazione delle iniziative prima del rilascio del codice CUP, quali informazioni devono essere riportate nelle fatture perchè rientrino tra le spese ammissibili?
In conformità a quanto previsto dalle Linee Guida per i Soggetti Attuatori, pubblicate dal MASE, in materia di tracciabilità della spesa (https://www.mase.gov.it/sites/default/files/PNRR/PNRR%20-%20LGSA/Linee%20Guida%20Soggetti%20attuatori%20MASE_v.2.0%20del%2007-06-2024.pdf) la documentazione giustificativa di spesa (ad es. fatture) fornita dal beneficiario in sede di rendicontazione, deve recare almeno le informazioni indicate al paragrafo 9.A.3 delle Regole Operative DM Agrivoltaico. Con particolare riferimento al “titolo del progetto ammesso al finanziamento nell'ambito del PNRR” e al “riferimento al PNRR” dovranno essere inseriti nella documentazione giustificativa di spesa, rispettivamente, il codice identificativo rilasciato dal Portale Agrivoltaico (AGRVXXXXX) all'atto della presentazione della richiesta di accesso alle procedure competitive e la dicitura “Progetto finanziato dall'Unione Europea con fondi PNRR M2.C2.I1.1, Sistema agro-voltaico - NextGenerationEU". In caso di spese maturate (vale a dire giustificativi di spesa emessi) in data antecedente a quella di assegnazione del CUP al progetto PNRR, ma comunque successiva alla presentazione dell'istanza, purché rientranti tra le voci di spesa ammissibili ai sensi del DM Agrivoltaico, si ritiene sufficiente l'apposizione del codice identificativo rilasciato dal Portale Agrivoltaico in luogo del codice CUP. Il codice CUP dovrà invece essere presente su tutti i documenti giustificativi di spesa e le attestazioni di pagamento emessi in data successiva alla sua attribuzione al progetto. In caso di spese maturate in data antecedente alla presentazione dell'istanza, laddove ammissibili ai sensi del DM Agrivoltaico, i soggetti beneficiari possono adottare una delle specifiche misure correttive previste dalle Linee Guida per i Soggetti Attuatori, cui si rimanda per gli opportuni approfondimenti (paragrafo 4.2.2.1 Elementi preliminari in materia di ammissibilità della spesa).
È prevista una tolleranza sulla potenza dell'impianto fotovoltaico tra la fase di richiesta e la fase di messa in esercizio dell'impianto stesso?
No. Se la potenza nominale dell'impianto realizzato risultasse minore della potenza nominale ammessa in graduatoria, saranno revocati i benefici di cui al DM Agrivoltaico. Se la potenza nominale dell'impianto realizzato risultasse maggiore della potenza nominale ammessa in graduatoria, il GSE erogherebbe la tariffa spettante sulla sola quota di energia prodotta netta e immessa in rete imputabile alla potenza nominale ammessa in graduatoria e il valore della tariffa spettante sarà determinato in base al valore di potenza nominale dell'impianto realizzato.
Se il soggetto richiedente, che rientra comunque tra i soggetti di cui all'art. 4 comma 1 del DM Agrivoltaico, esercita come attività secondaria (codice ATECO secondario) l'attività agricola, può fare richiesta di accesso agli incentivi?
Nel caso di soggetti richiedenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) è necessario che l'attività agricola risulti come attività prevalente. Nel caso di ATI, poiché il soggetto richiedente non coincide necessariamente con l'operatore del settore agricolo di cui alla lettera a), non è previsto un controllo sull'attività prevalente di tale soggetto, ma deve essere comunque verificata l'attività prevalente dell'operatore che svolge le attività agricole nell'ambito del sistema agrivoltaico.
Chi può beneficiare degli incentivi previsti dal DM Agrivoltaico?
Non vi è alcuna restrizione sul tipo di destinazione d'uso e accatastamento del terreno, purché al di sotto dell'impianto agrivoltaico ed in generale sul terreno oggetto dell'intervento sia garantita la continuità dell'attività agricola/pastorale per tutta la durata del periodo di incentivazione.
Nel caso di impianto in possesso di titolo autorizzaztivo\abilitativo valido ed efficace con preventivo di connessione in AT accettato in via definitiva, ma senza codice CENSIMP, è possibile iscriversi alle procedure di selezione del DM Agrivoltaico?
Nel caso di impianti collegati alla rete elettrica in AT che sono in possesso di un titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione e all'esercizio valido ed efficace e del preventivo di connessione accettato in via definitiva, ma per i quali il Gestore di Rete non abbia ancora approvato il piano dei lavori per la connessione per eventuali ampliamenti di stazioni esistenti o realizzazione di nuove stazioni di trasformazione, e che quindi non possano richiedere il codice POD e, di conseguenza, il codice CENSIMP, è possibile iscriversi indicando, in fase di compilazione del Portale Agrivoltaico, un codice CENSIMP fittizio IM_1111111. Una volta inserito il codice, al click avanti apparirà un messaggio "Attenzione: il codice CENSIMP è già stato inserito per un'altra richiesta inviata", ma consentirà comunque di proseguire nella compilazione della domanda. Si precisa che tale codice fittizio, utilizzato solamente ai fini dell'accesso agli incentivi nel portale Agrivoltaico, non ha alcuna validità ai fini della registrazione dell'impianto nel portale GAUDI' gestito da TERNA S.p.A. Nella sezione Dati Tecnici, sarà necessario indicare il codice di rintracciabilità associato al preventivo di connessione dell'impianto agrivoltaico. Nella sezione Allegati dovrà essere trasmesso il preventivo di connessione accettato con attestazione dell'avvenuto invio della dichiarazione di accettazione al Gestore di Rete (in merito alla tipologia di documentazione richiesta si rimanda all'Allegato B.1 delle Regole Operative, ID A8), oltre ad una nota esplicativa in cui vengano dettagliate le ragioni per cui il Gestore di Rete non è stato in grado di rilasciare il POD ed eventuale documentazione a supporto (da caricare nello slot dell'ID A8).
Per accedere agli incentivi previsti dal DM Agrivoltaico, a quale altezza devono essere posizionati i moduli? Come si calcola il valore dell'altezza rispetto al suolo?
L'altezza dei moduli costituenti l'impianto rispetto al suolo deve essere determinata al fine di consentire la continuità delle attività agricole e/o zootecniche anche al di sotto dei moduli fotovoltaici e rispettare, in ogni caso, i valori minimi indicati di seguito: 1,3 metri nel caso di svolgimento di attività zootecnica; 1,3 metri nel caso nel caso di impianti agrivoltaici che prevedono l'installazione di moduli fotovoltaici in posizione verticale fissa; 2,1 metri nel caso di svolgimento di attività colturale; 2,1 metri nel caso di svolgimento di attività mista, colturale e zootecnica. L'altezza minima dei moduli fotovoltaici rispetto al piano di campagna è misurata dal bordo inferiore dei moduli posizionati sulle strutture di sostegno. In caso di moduli fotovoltaici installati su qualsiasi fattispecie di struttura di sostegno a inseguimento, l'altezza minima dei moduli rispetto al piano di campagna è misurata dal bordo inferiore del modulo fotovoltaico collocato alla massima inclinazione tecnicamente raggiungibile.
Quali figure professionali possono redigere le relazioni agronomiche asseverate e svolgere le attività professionali previste nella fase di monitoraggio delle iniziative e nelle attività di verifica e controllo indicate nelle regole operative?
Le figure professionali abilitate a redigere le relazioni agronomiche e a svolgere le attività professionali previste nell'ambito del monitoraggio delle iniziative e nelle attività di verifica e controllo sono tutte quelle a ciò deputate in termini di legge, in possesso dei requisiti professionali e iscritti a ordini professionali aventi competenza in materia. Tutti i riferimenti ai “Professionisti iscritti all'ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali oppure all'albo dei periti agrari e dei periti agrari laureati” contenuti nelle Regole Operative del DM Agrivoltaico (note nn. 1, 12, 13, 14, 15; Parte V; Allegato B.3. Elenco documenti per il monitoraggio dell'attività agricola/pastorale; Appendice A; ecc..) sono infatti da intendersi a titolo meramente esemplificativo.
Sono cumulabili gli incentivi previsti dal DM Agrivoltaico con quelli previsti dal DM Transizione 5.0?
No, gli incentivi del DM Agrivoltaico non possono essere cumulati con gli incentivi previsti dal DL Transizione 5.0 in quanto gli incentivi previsti dal DM Agrivoltaico non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati, tra i quali sono annoverabili anche le agevolazioni fiscali (e.g. Detassazione del reddito di impresa o crediti di imposta) riconducibili a misure agevolative di carattere generale attribuite al contribuente con finalità di ausilio finanziario per scopo di incentivi.
Chi è il soggetto richiedente?
Il soggetto richiedente è il soggetto che presenta la richiesta di accesso agli incentivi previsti dal DM Agrivoltaico e può essere: a.un operatore del settore agricolo; b.un'associazione temporanea di imprese che includa almeno un operatore del settore agricolo. Nel caso di ATI il soggetto richiedente è rappresentato dal mandatario nei rapporti con il GSE. Il soggetto richiedente e, in caso di ATI il mandatario, coincide con il soggetto produttore come definito all'appendice A capitolo 20 delle Regole Operative del DM Agrivoltaico.
Nel caso d'impianto con provvedimento favorevole di valutazione ambientale (VIA), è possibile iscriversi alle procedure di selezione ai sensi del D.M. Agrivoltaico senza codice CENSIMP?
Nel caso di impianti che partecipino alle procedure di selezione con il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale è possibile iscriversi indicando, in fase di compilazione del Portale Agrivoltaico, un codice CENSIMP fittizio IM_1111111. Dopo aver inserito tale codice, al click avanti apparirà il seguente messaggio: "Attenzione: il codice CENSIMP è già stato inserito per un'altra richiesta inviata", ma il sistema consentirà di proseguire nella compilazione della domanda. Si precisa che tale codice fittizio, utilizzato solamente ai fini dell'accesso agli incentivi nel portale Agrivoltaico, non ha alcuna validità ai fini della registrazione dell'impianto nel portale GAUDI' gestito da TERNA S.p.A. Nella sezione “Dati Tecnici”, sarà necessario indicare il codice di rintracciabilità associato al preventivo di connessione dell'impianto agrivoltaico e nella sezione “Allegati” dovrà essere trasmesso il preventivo di connessione accettato con attestazione dell'avvenuto invio della dichiarazione di accettazione al Gestore di Rete. In merito alla tipologia di documentazione richiesta si rimanda alle Regole Operative D.M. Agrivoltaico Allegato B.1 - ID A8 Preventivo di connessione.
Se il progetto d'impianto agrivoltaico è autorizzato per 500 MW e la potenza nominale dell'inverter è minore, posso partecipare alla procedura indicando la potenza dell'inverter? Per indicare tale potenza è necessaria una variante al titolo autorizzativo?
Ai fini dell'iscrizione alle procedure competitive è necessario dichiarare la potenza nominale dell'impianto agrivoltaico, determinata dal minor valore tra la somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni STC (Standard Test Condition) e la potenza nominale del gruppo di conversione cc/aa, come definite dalle pertinenti norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), espressa in kW. Il dato di potenza nominale è riscontrabile dalla documentazione tecnica inclusa nel titolo autorizzativo (ad.es. progetto autorizzato, schema elettrico unifilare, ecc.), all'interno del quale sono presenti tutte le informazioni relative alla potenza dell'impianto, in particolare: Potenza dei singoli moduli fotovoltaici; Potenza dell'inverter; Potenza di connessione; Potenza di picco dell'impianto agrivoltaico. Non vi è motivo di esclusione se la potenza nominale dichiarata in fase di iscrizione differisce, pertanto, dalla potenza presente sul titolo autorizzativo, ma comunque riscontrabile dalla documentazione tecnica dello stesso. Nel caso di potenza realizzata inferiore rispetto alla potenza nominale dichiarata in fase di iscrizione è prevista la revoca degli incentivi.
Quali sono le tariffe incentivanti di riferimento?
Le tariffe incentivanti di riferimento variano in base alla potenza dell'impianto agrivoltaico presente nel sistema. In caso di impianti con potenza fino a 300 kW, la tariffa di riferimento è 93 €/MWh. In caso di impianti con potenza superiore a 300 kW la tariffa di riferimento è 85 €/MWh. Per la determinazione della tariffa di riferimento si considera la potenza nominale
È possibile, per la medesima iniziativa, beneficiare degli incentivi previsti dal DM Agrivoltaico e accedere allo scambio sul posto o al ritiro dedicato?
No. Gli incentivi previsti dal DM Agrivoltaico sono alternativi alle modalità di ritiro dell'energia gestiti dal GSE tramite i meccanismi di ritiro dedicato e scambio sul posto. Pertanto, con l'ammissione al meccanismo Agrivoltaico saranno risolti di diritto i contratti di ritiro dedicato e di scambio sul posto eventualmente già stipulati.
Che cos'è la data di entrata in esercizio commerciale?
La data di entrata in esercizio commerciale è la data, dichiarata dal soggetto richiedente, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione. Nel caso in cui, a valle dell'entrata in esercizio dell'impianto agrivoltaico si intenda realizzare un periodo di avviamento e collaudo, della durata massima di 6 mesi, la data di entrata in esercizio commerciale corrisponde alla data di conclusione di detto periodo. Nel caso in cui non si intenda realizzare il periodo di avviamento e collaudo, la data di entrata in esercizio commerciale coincide con la data di entrata in esercizio dell'impianto.
Quando è possibile presentare le istanze di partecipazione ad Aste e Registri previsti dal DM Agrivoltaico?
Sarà possibile presentare le istanze dal 4 giugno 2024 alle ore 12:00:00 al 2 settembre 2024 ore 12:00:00.
Quando si configura il conflitto di interesse di cui il titolare effettivo deve dichiarare l'assenza?
Il conflitto di interesse riguarda l'eventuale sussistenza di rapporti finanziari/economici/di lavoro intercorrenti tra il titolare effettivo e l'Amministrazione/Ente esterno delegato alla procedura (MASE e GSE) o eventuali legami personali con i dipendenti e/o dirigenti di questi ultimi.
Cosa succede se non si rispetta il requisito dell'altezza minima dei moduli totalmente o parzialmente?
Nel caso in cui l'altezza dei moduli non venga rispettata per la totalità dell'impianto, non si ha diritto al riconoscimento degli incentivi previsti dal DM Agrivoltaico (contributo in conto capitale e tariffa incentivante). Nel caso in cui invece solo alcune porzioni dell'impianto non rispettino il requisito dell'altezza minima, tali porzioni andranno considerate come sezioni non incentivate dell'impianto e dovranno essere dotate di un contatore dedicato alla rilevazione separata dell'energia prodotta. L'energia prodotta da tali porzioni d'impianto, non incentivata, rimarrà nella disponibilità del soggetto beneficiario. In questi casi, il valore della potenza d'impianto che rileva per la definizione del valore della tariffa di riferimento è il valore della potenza nominale della sezione/delle sezioni che rispetta/rispettano i requisiti dell'altezza minima (oltre a tutti gli altri requisiti previsti dal DM Agrivoltaico per l'accesso agli incentivi previsti). Rispetto al contributo in conto capitale, le sezioni d'impianto che non rispettano il requisito dell'altezza minima non concorreranno alla definizione delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento.
È possibile modificare durante il periodo di incentivazione ventennale la tipologia contrattuale da Tariffa omnicomprensiva a Incentivo o viceversa per iniziative con impianti di potenza non superiore a 200 kW di potenza?
No, non è prevista la possibilità di modificare la tipologia contrattuale nel corso del periodo di incentivazione. L'opzione può essere esercitata esclusivamente nell'ambito delle operazioni di stipula del contratto.
Un impianto incentivato ai sensi del DM Agrivoltaico può far parte di una configurazione di cui al DM CACER?
Sì. Un impianto agrivoltaico, parte di un sistema agrivoltaico che ha accesso agli incentivi previsti dal DM Agrivoltaico può far parte di una delle configurazioni previste dal DM CACER. In tal caso, avrebbe diritto al solo contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata definito annualmente dall'ARERA e relativo alla tariffa di trasmissione a cui può aggiungersi un contributo relativo alle tariffe di distribuzione e alle perdite di rete, ma non potrà beneficiare degli incentivi previsti dal DM CACER.
Sull'energia incentivata dall'impianto fotovoltaico, è previsto un onere o corrispettivo GSE a carico del Soggetto Beneficiario?
Sì, è previsto un corrispettivo di gestione pari a 0,50 €/MWh applicato all'energia incentivata. Il GSE rende disponibile a ciascun soggetto beneficiario la fattura relativa a tali oneri gestionali i cui importi sono maggiorati dell'IVA, se dovuta. L'importo fatturato è oggetto di compensazione sugli incentivi che verranno erogati al soggetto beneficiario.
È possibile modificare la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto?
Sì, successivamente all'attivazione del contratto, il soggetto beneficiario ha la facoltà di modificare, entro 180 giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto e per una sola volta, la data di entrata in esercizio commerciale riportata nel provvedimento di accoglimento. Decorso il suddetto termine di 180 giorni, la funzionalità per richiedere l'aggiornamento della data di entrata in esercizio commerciale viene disabilitata. La richiesta di aggiornamento, opportunamente sottoscritta e corredata dal documento di identità del sottoscrittore, deve essere trasmessa esclusivamente tramite Portale informatico. Il GSE, in caso di esito positivo della valutazione della richiesta, rende disponibile tramite il Portale Agrivoltaico l'addendum contrattuale contenente la modifica della data di entrata in esercizio commerciale.
Quanto dura il periodo di incentivazione agrivoltaico?
Il periodo di incentivazione dura 20 anni dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto.
Sono previsti dei fattori correttivi delle tariffe incentivanti per tenere conto dei diversi livelli di producibilità degli impianti in base alla loro localizzazione?
Sì. Il DM Agrivoltaico prevede fattori correttivi pari a 4 €/MWh se l'impianto è realizzato nelle Regioni del centro Italia (Lazio, Umbria, Marche, Toscana, Abruzzo) e 10 €/MWh se l'impianto è realizzato nelle Regioni del Nord Italia (Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Valle D'Aosta, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia).
Posso partecipare alla riapertura dei termini del bando Agrivoltaico se sono un “operatore agricolo” con un volume di affari annuo inferiore a 7.000,00 euro nell'anno fiscale precedente a quello di partecipazione alle procedure competitive?
No. Gli “operatori agricoli” che abbiano registrato un volume di affari annuo inferiore a euro 7.000,00 nell'anno fiscale precedente a quello di partecipazione alle procedure di selezione delle iniziative (e siano stati, dunque, esonerati dalla contabilità IVA) non possono partecipare al bando Agrivoltaico. Tale requisito si applica agli “operatori agricoli” che si configurano quale soggetto richiedente ovvero, in caso di ATI, che sono parte dell'associazione temporanea di imprese come risultante dall'atto costitutivo, anche in qualità di mandanti. Resta inteso che può presentare domanda il soccidario con un volume d'affari inferiore a 7.000,00 euro, a condizione che il valore del relativo contratto di soccida sia superiore a 7.000,00 euro nell'anno fiscale precedente all'anno di partecipazione alle procedure. Inoltre, le Società agricole di nuova costituzione (2025 per la riapertura dei termini del bando agrivoltaico ai sensi del DD del MASE n. 123 del 27/03/2025) o Società che non risultavano quali “operatori agricoli” nell'anno fiscale precedente a quello di partecipazione alle procedure di selezione, non possono partecipare al bando Agrivoltaico. Sono ugualmente esclusi gli operatori agricoli che, pur essendo esonerati dalla tenuta della contabilità IVA in ragione di un volume di affari inferiore a euro 7.000 nell'anno fiscale precedente a quello di partecipazione alle procedure di selezione, abbiano optato per un diverso regime di tenuta della contabilità IVA.