Cos’è
L’incentivo, in attuazione dell’articolo n. 81 della Legge Regionale n. 3 del 31 gennaio 2024, riguarda l’esenzione IRAP ai soggetti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni, iscritti nei registri delle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e delle ONLUS alla data del 23 novembre 2021 e agli enti iscritti al RUNTS, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società. L’esenzione opera anche nelle seguenti ipotesi:a) perdita della qualifica di onlus dell’elenco dell’anagrafe della direzione regionale, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate, a seguito dell’iscrizione nel RUNTS;b) trasferimento automatico al RUNTS secondo le modalità previste dal predetto decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561/2021;c) ODV e APS di nuova iscrizione al RUNTS non compresi in processi di trasmigrazione da precedenti registri.
A chi si rivolge
L’agevolazione è rivolta ai soggetti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni, iscritti nei registri delle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e delle ONLUS alla data del 23 novembre 2021 e agli enti iscritti al RUNTS, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società. L’esenzione opera altresì nelle seguenti ipotesi:a) perdita della qualifica di onlus dell’elenco dell’anagrafe della direzione regionale, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate, a seguito dell’iscrizione nel RUNTS;b) trasferimento automatico al RUNTS secondo le modalità previste dal predetto decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561/2021;c) ODV e APS di nuova iscrizione al RUNTS non compresi in processi di trasmigrazione da precedenti registri.
Cosa prevede
L’agevolazione consiste nell’esenzione IRAP in “de minimis” di cui:a) al Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;oppureb) al Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) 2013/1408 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti “de minimis” di cui ai successivi regolamenti comunitari di modifica dei medesimi.”.